Un processo più chiaro e snello per i consumatori che devono riparare lavatrici, lavastoviglie o smartphone. Da giovedì 22 ottobre entrano in vigore nel nuove regole contenute nel Decreto legislativo del 25 settembre 2026, numero 176, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli obiettivi riguardano il prolungamento della durata dei prodotti così da ridurre la produzione dei rifiuti con le nuove regole che interessano soprattutto fabbricanti e distributori.
Cosa cambia
Un aspetto nuovo e importante riguarda l’estensione della garanzia di 12 mesi nei casi in cui quel dato prodotto risulti essere difettoso. Il venditore, inoltre, è tenuto ad informare il cliente sulla possibilità di scelta tra riparazione e sostituzione nei limiti che sono previsti dalla normativa.
I prodotti sostitutivi
Nell’ambito della riparazione di un elettrodomestico o smartphone, poi, il venditore può mettere a disposizione, senza alcun costo, lo stesso oggetto anche ricondizionato. Se il consumatore, invece, richiede esplicitamente che il suo prodotto originale venga sostituito con un bene ricondizionato, la richiesta può essere accolta.
Il modulo sulla riparazione
Il decreto introduce anche un modulo europeo che va compilato dal produttore e messo a disposizione di chi deve riparare un oggetto: nel caso specifico, si deve indicare il tipo di intervento che andrà eseguito, il prezzo finale ma anche il costo più elevato qualora non fosse possibile, in fase di preventivo, essere certi di quanto pagherà il consumatore, i tempi tecnici necessari per la riparazione e l’eventuale disponibilità di un prodotto sostitutivo.
Una volta ricevuto il modulo, il consumatore può valutare le varie condizioni prima di procedere o meno. In ogni caso, il riparatore deve mantenere quelle condizioni intatte per 30 giorni a meno che non venga stabilito un periodo più lungo.
I riparatori indipendenti
Un consumatore può ovviamente rivolgersi anche a centri diversi da quelli ufficiali: in questo caso, i ricambi usati devono essere originali o comunque compatibili con il bene che viene riparato. Così facendo, c’è una scelta senz’altro più ampia tra centri di assistenza e tecnici indipendenti senza essere obbligati ad andare unicamente dal produttore.
Altre norme
“Se il fabbricante obbligato alla riparazione ai sensi del comma 1 è stabilito al di fuori dell’Unione europea, all’obbligo adempie il suo rappresentante autorizzato nell’Unione europea - si legge sul decreto - Se il fabbricante non ha un rappresentante autorizzato nell’Unione europea, all’obbligo adempie l’importatore del bene. Se non vi è alcun importatore, all’obbligo adempie il distributore del bene”.
