Economia

Immobili per disabili e patto di famiglia

Il periodo di fine legislatura è stato caratterizzato dal varo di atti normativi di segno dichiaratamente liberale, che hanno valorizzato l'intervento delle parti private in più procedure. Un indirizzo marcatamente privatistico anche al fine di accelerarle direttamente, coinvolgendo nell'obiettivo, i più diretti interessati, è stato impresso a tutte le procedure di crisi con la valorizzazione, nella gestione dei fallimenti, del Comitato dei creditori e degli stessi curatori, sotto la sola «vigilanza» e «controllo» del Giudice delegato. Al pari, rientra nello stesso indirizzo la valorizzazione (anche se non ancora completa) dell'istituto dell'arbitrato: forma (vieppiù apprezzata) di giustizia privata con la quale si apriva il Codice di rito nel periodo liberale, e cioè prima che lo Stato autoritario relegasse invece le procedure arbitrali in chiusura dello stesso Codice, sostanzialmente riservando l'intera giustizia allo Stato, imperante in Italia ai primi del '900.
Nell'indirizzo liberale di cui s'è detto, rientrano anche due istituti introdotti nel nostro ordinamento giuridico, e che lasciano anch'essi ai privati più ampie possibilità di operare libere scelte a proposito dei propri beni, superando vieti paternalismi statalistici.
Con il primo, il cosiddetto «patto di famiglia» si dà la possibilità all'imprenditore - in espressa deroga al superato, e pubblicisticamente invasivo, divieto di patti successori di cui all'articolo 450 Codice civile - di trasferire, in tutto o in parte, l'azienda (e al titolare di partecipazioni societarie di trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote) ad uno o più discendenti, con l'osservanza di certe condizioni. Un istituto di libertà, oltre che un atteso strumento per risolvere importanti problemi inerenti la successione generazionale di imprese e patrimoni.
Con il secondo degli istituti di cui s'è detto si dà la possibilità (finalmente recependo - dalle, più liberali, legislazioni anglosassoni - opportunità, finora negate, tipiche del trust) di destinare beni immobili o mobili registrati, per un periodo non superiore a 90 anni, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili, ad esempio e soprattutto, a persone con disabilità. Beni che vengono, per così dire, «segregati» e resi inattaccabili dai terzi, se non per obbligazioni contratte nel perseguimento dello scopo stesso per il quale vennero sottoposti alla nuova regolamentazione.


Ai due istituti è stato dedicato un convegno a Piacenza da Confedilizia e l'aderente Assotrusts, organizzazioni presso le quali può essere assunta dagli interessati ogni più utile informazione.
*presidente Confedilizia

Commenti