I migranti irregolari trattenuti in attesa dell’espulsione possono chiedere il risarcimento del danno per illegittima privazione della libertà personale anche senza aver impugnato in Cassazione il provvedimento di proroga del trattenimento.
Questo, come si legge sul Secolo d’Italia, è quanto emerge da una sentenza della Suprema Corte che si è espressa sul caso di un ghanese che aveva chiesto di essere risarcito per essere stato trattenuto a seguito di due proroghe disposte, secondo lui, in violazione del contraddittorio. Secondo la difesa istituzionale, il danneggiato avrebbe dovuto prima impugnare e far annullare quei decreti di proroga, ma la Corte di Cassazione ha equiparato le garanzie del trattenimento amministrativo a quelle della custodia cautelare penale, stabilendo così che la libertà personale è un diritto tanto preminente da scavalcare la normale gerarchia dei ricorsi. In sintesi, il migrante che si trova in un cpr può agire direttamente per via civile per ottenere il risarcimento del danno da “illegittima privazione della libertà personale”. Non è, dunque, necessario che abbia preventivamente impugnato in Cassazione il provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal giudice di pace o dal tribunale. Basta un vizio di forma o un vizio procedurale per far scattare il diritto al risarcimento economico.
Il risultato inevitabile è che il minimo intoppo burocratico si traduce in un assegno firmato dal Ministero dell’Interno a tutto vantaggio del migrante irregolare di turno e che chi tifa per la chiusura dei Cpr abbia un’arma in più per propagandare la politica delle “porte aperte”. Tutto questo avviene a pochi giorni di distanza dall’approvazione del nuovo regolamento dell’Unione Europea sui rimpatri.