Una decisione che farà discutere e che apre il campo a grosse polemiche. Secondo il Tar, frequentare lora di religione non può portare crediti aggiuntivi agli studenti che si presentano agli esami di maturità e, in ogni caso, gli insegnanti di religione. Lo ha stabilito il tribunale del Lazio con la sentenza n. 7076 accogliendo i ricorsi presentati a partire dal 2007 da alcuni studenti, supportati da diverse associazioni laiche e confessioni religiose non cattoliche, che chiedevano lannullamento delle ordinanze ministeriali firmate da Giuseppe Fioroni e adottate durante gli esami di Stato del 2007 e 2008.
La bocciatura delle ordinanze firmate dallex ministro è stata spiegata dal Tar attraverso motivazioni che si soffermano su concetti di principio, senza entrare nel merito della questione. «In una società democratica - affermano i giudici - certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dellinsegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con unimplicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali». Ne consegue che linclusione della religione nella «rosa» delle materie da cui scaturiscono i giudizi degli allievi è ritenuta illegittima: secondo il Tar questa interpretazione, data dal ministero dellIstruzione, «sembra aver generato una violazione dei diritti di libertà religiosa ; nonché di libera determinazione degli studenti relativamente allinsegnamento della religione cattolica».
Con questa sentenza il Tar accoglie in pieno le richieste formulate dalle diverse associazioni coordinate dalla Consulta romana per la Laicità delle istituzioni e dallassociazione «Per la Scuola della Repubblica», che ora giudicano la sentenza del Tar «illuminante». Alle associazioni i giudici hanno riconosciuto la richiesta di salvaguardia dei valori di carattere morale, spirituale e/o confessionale che «sono tutelati - secondo il Tar - dalla Costituzione e che quindi come tali non possono restare estranei allalveo della tutela del giudice amministrativo». Nella sentenza, emessa il 18 luglio e resa nota in questi giorni, i giudici fanno menzione anche del principio della laicità dello Stato, enunciato dalla Corte Costituzionale, ritenuto garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo confessionale e culturale: «Sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente - sottolinea il Tar - essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico». Partendo da questo concetto di fondo lo stesso metro va adottato per i crediti formativi utilizzati dai commissari della maturità, derivanti da esperienze extra-curriculari svolte nellultimo triennio e che hanno incidenza diretta sul punteggio finale.
«Rispetto, comè ovvio, la sentenza - ha detto lex ministro dellIstruzione Giuseppe Fioroni -.
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