La lente sulla casa

Con riferimento all’esecuzione di un provvedimento di rilascio d’immobile ad uso abitativo per finita locazione, la parte esecutata che intenda avvalersi della facoltà di sospensione dell’esecuzione è tenuta ad autocertificare all’ufficiale giudiziario procedente la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare di tale sospensione, riguardo alla quale il medesimo ufficiale «non è tenuto ad alcuna valutazione nel merito, dovendosi limitare a prenderne atto per il rinvio delle operazioni di rilascio dell’immobile da parte del soggetto obbligato». Inoltre, «anche nel caso in cui si susseguano le proroghe dei termini di sospensione delle procedure di rilascio immobile della tipologia in esame, la parte esecutata è tenuta a dichiarare di voler avvalersi della sospensione ad ogni nuova proroga, nonché ad autocertificare i requisiti di cui è in possesso per beneficiare della stessa. Ciò in quanto la dichiarazione originariamente effettuata dalla parte esecutata va riferita esclusivamente al periodo preso in esame da tale proroga e non può ritenersi ultrattiva, considerato che i requisiti previsti dalla legge per la sospensione dell’esecuzione ad ogni proroga possono essere modificata».
È quanto ha chiarito, con nota del 30.1.

12, il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del ministero della Giustizia rispondendo ad un quesito posto dall’Unep (Ufficio notifiche esecuzione protesti) di Venezia con cui si chiedevano delucidazioni in merito al comportamento da tenere da parte degli ufficiali giudiziari in seguito all'ennesimo blocco «sfratti» disposto dal decreto Milleproroghe.
*Presidente Confedilizia

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica