Con riferimento allesecuzione di un provvedimento di rilascio dimmobile ad uso abitativo per finita locazione, la parte esecutata che intenda avvalersi della facoltà di sospensione dellesecuzione è tenuta ad autocertificare allufficiale giudiziario procedente la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare di tale sospensione, riguardo alla quale il medesimo ufficiale «non è tenuto ad alcuna valutazione nel merito, dovendosi limitare a prenderne atto per il rinvio delle operazioni di rilascio dellimmobile da parte del soggetto obbligato». Inoltre, «anche nel caso in cui si susseguano le proroghe dei termini di sospensione delle procedure di rilascio immobile della tipologia in esame, la parte esecutata è tenuta a dichiarare di voler avvalersi della sospensione ad ogni nuova proroga, nonché ad autocertificare i requisiti di cui è in possesso per beneficiare della stessa. Ciò in quanto la dichiarazione originariamente effettuata dalla parte esecutata va riferita esclusivamente al periodo preso in esame da tale proroga e non può ritenersi ultrattiva, considerato che i requisiti previsti dalla legge per la sospensione dellesecuzione ad ogni proroga possono essere modificata».
È quanto ha chiarito, con nota del 30.1.
*Presidente Confedilizia
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