Ci sono libri collettanei che si leggono seguendo l’indice e altri nei quali, dietro la successione dei contributi, si lascia riconoscere una conversazione. Dottrine generali della sostenibilità. Verso una teoria del «diritto privato sostenibile»?, il volume curato da Andrea Genovese e Maria Barela, appartiene decisamente alla seconda categoria. E possiede, per una circostanza non comune, persino la voce dalla quale quel dialogo prende avvio.
È quella di Natalino Irti, il celebre giurista marsicano che ci ha da poco lasciato aprendo tuttavia una prospettiva di riflessione destinata a durare. La sua Lettera aperta sul potere planetario dell’insostenibile, collocata in testa al volume, dichiara fin dalle prime righe di voler essere quasi un «frammento di un dialogo» con i partecipanti al convegno. Non è una formula di cortesia. Irti consegna agli studiosi riuniti a Viterbo alcune domande radicali e costruisce attorno ad esse un’alternativa tanto nitida quanto inquietante. Le molte centinaia di pagine che seguono possono essere lette anche come una serie di risposte, concordi o dissenzienti, a quella provocazione iniziale.
La prima domanda precede tutte le altre: che cosa significa davvero sostenibilità?
È difficile trovare una parola che abbia conquistato in così poco tempo un territorio tanto vasto. La si applica all’ambiente, all’impresa, alla finanza, al consumo, all’organizzazione sociale, alle generazioni future. La sua fortuna, tuttavia, è anche la fonte della sua debolezza. Irti la definisce «tanto decisiva quanto vaga e indeterminata». Per sottrarla alla genericità torna all’etimologia: sostenere significa insieme reggere e frenare. La sostenibilità possiede così due volti. Protegge qualcosa che deve durare ma proprio per questo arresta qualcosa che non può continuare a espandersi senza misura.
È sul secondo significato che la lettera insiste. Ciò che deve essere frenato è anzitutto il movimento dell’economia capitalistica, la cui figura simbolica è l’impresa. Se questa è costruita per produrre profitto e se il profitto non contiene dentro di sé il criterio del proprio arresto, parlare di sostenibilità significa introdurre dall’esterno una misura. Ed è qui che una parola divenuta quasi rassicurante mostra la propria natura conflittuale: sostenibile non è semplicemente ciò che è buono, desiderabile o rispettoso dell’ambiente. È ciò che rimane al di qua di un limite.
Il primo contraddittorio nasce già su questo punto. Giuseppe Guizzi sottopone la nozione a una sorta di prova di resistenza giuridica. Che la sostenibilità sia molto presente nel linguaggio politico e normativo non significa ancora che costituisca una categoria autonoma del diritto. Non sarebbe, nella sua ricostruzione, un nuovo principio generale; e neppure vi sarebbero ragioni sufficienti per farne una nuova clausola generale. Quando viene precisata nei suoi contenuti – tutela dell’ambiente, dignità, sicurezza, diritti umani – essa rinvia a valori che l’ordinamento già conosce. E, almeno nel diritto italiano, una parte rilevante della funzione che si vorrebbe assegnarle potrebbe essere già svolta dall’«utilità sociale» prevista dall’art. 41 della Costituzione.
La sostenibilità, vista da questa prospettiva, non inaugura necessariamente un nuovo diritto. Può anche essere il nome contemporaneo di limiti che il diritto possedeva già.
A poca distanza, però, Mauro Pennasilico disegna uno scenario quasi opposto. Il suo «ordine giuridico della sostenibilità» non tratta il nuovo paradigma come un semplice rivestimento linguistico di valori preesistenti. La tutela costituzionale dell’ambiente e del clima è destinata a incidere sul modo stesso in cui vengono interpretate le categorie civilistiche, fino a coinvolgere il contratto, la proprietà e i giudizi di liceità e meritevolezza. Non una sostenibilità che si aggiunge al diritto privato dall’esterno, dunque, ma un criterio capace di attraversarlo e di riconformarlo.
Basterebbe questo contrasto per comprendere il carattere del volume. Prima ancora di sapere quali regole debbano essere introdotte, i giuristi non concordano sulla natura giuridica della parola che dovrebbe giustificarle. È un principio nuovo o un riassunto di principi antichi? Una forza di trasformazione del sistema o una diversa maniera di nominare limiti già conosciuti? La domanda iniziale di Irti non riceve una risposta: produce una biforcazione.
La seconda questione è ancora più radicale: profitto e sostenibilità possono realmente convivere?
Qui Irti porta il ragionamento fino alle conseguenze estreme. L’impresa capitalistica non è una struttura neutra alla quale possano essere assegnati indifferentemente scopi diversi. È costruita in funzione del profitto. Se cambia lo scopo, deve cambiare anche la struttura. Per questo l’ipotesi che il capitalismo possa assumere come propria finalità la salvaguardia dell’ambiente conduce, secondo Irti, a un paradosso: nell’istante in cui lo facesse davvero, cesserebbe di essere ciò che storicamente chiamiamo capitalismo. Fra indefinita ricerca del profitto e salvezza ecologica si apre allora un aut-aut.
È probabilmente questo il punto nel quale il dialogo diventa più interessante, perché le repliche arrivano da direzioni teoriche assai diverse.
Giuseppe Ferri jr. reagisce anzitutto da giurista positivo. Chiede di separare ciò che troppo facilmente viene confuso: l’impresa e la società. L’impresa coinvolge una pluralità di interessi, dei quali quello dell’imprenditore è soltanto uno; la società, invece, resta essenzialmente uno strumento di investimento e conserva, nella disciplina ordinaria, la propria finalità lucrativa. Gli amministratori sono tenuti a realizzare esigenze di sostenibilità quando queste siano tradotte in specifici doveri giuridici; in assenza di tali doveri, esse restano recessive rispetto allo scopo di lucro. La sostenibilità può dunque limitare dall’esterno l’attività economica e può entrare, attraverso la legge o lo statuto, nella disciplina societaria. Non per questo lo scopo lucrativo evapora.
Guizzi, da un’altra prospettiva, arriva a una formula particolarmente efficace: quella del «profitto sostenibile». Il limite ambientale e sociale non dovrebbe sopprimere la ricerca del profitto, bensì delimitare le condizioni alle quali esso può essere legittimamente perseguito. Il conflitto prospettato da Irti viene così trasformato: non più necessariamente scelta fra due fini incompatibili, ma determinazione giuridica dei confini entro i quali uno dei due (il profitto) può continuare a operare.
Eppure, proprio quando il lettore potrebbe pensare che il contrasto coincida con quello, abbastanza prevedibile, fra una visione radicale e una fiducia maggiore nella capacità ordinatrice del diritto, interviene una voce proveniente da un orizzonte culturale lontanissimo da quello irtiano.
Maria Rosaria Marella muove da premesse diverse, persino opposte. Il suo sguardo è rivolto alle disuguaglianze, ai rapporti di potere, all’inclusione e alle forme contemporanee del capitalismo. E tuttavia, al principio del suo contributo, formula un dubbio che sembra incrociare sorprendentemente quello di Irti: pensare un diritto privato capace di realizzare la sostenibilità lasciando inalterate le condizioni economiche e sociali nelle quali esso opera rischia di essere un ossimoro. Il diritto, da solo, è uno strumento troppo fragile per rendere sostenibile un sistema che viene giudicato strutturalmente insostenibile.
Le due diagnosi non coincidono e sarebbe artificioso sovrapporle. Irti parte dalla relazione necessaria fra struttura e scopo dell’impresa; Marella dalla critica delle strutture economiche e dei rapporti sociali del capitalismo contemporaneo. Eppure entrambe rifiutano la soluzione più comoda: l’idea che sia sufficiente innestare qualche dovere ambientale e sociale sul sistema esistente perché la contraddizione scompaia.
È forse il passaggio più suggestivo dell’intero confronto. Talvolta sono proprio teorie molto lontane fra loro a incontrarsi sul punto nel quale negano la stessa illusione.
Rimane allora la terza domanda: chi decide quanto è sostenibile?
Irti non consente di eluderla. Ogni limite deve essere stabilito da qualcuno. Dire che un’attività economica deve essere sostenibile significa necessariamente determinare quanta produzione, quanto consumo, quante emissioni, quale utilizzazione delle risorse siano ancora ammissibili. La misura, per essere qualcosa di più di un auspicio morale, deve essere misurata; e una volta stabilita deve essere imposta.
Da questo ragionamento nasce la figura più perturbante della lettera: il «potere planetario». Il problema ambientale non rispetta le frontiere degli Stati, mentre l’economia e la tecnica hanno già assunto dimensione globale. Se la forza da contenere opera planetariamente, anche il potere capace di contenerla dovrebbe possedere una dimensione corrispondente. Il diritto della sostenibilità rischia allora di rovesciarsi nella più compiuta manifestazione della tecnica: misurazione, controllo, divieto, sanzione. Nel tentativo di sottrarre il mondo al dominio della tecno-economia si finirebbe per affidarlo a una tecnica ancora superiore, incaricata di stabilire ciò che può e ciò che non può essere fatto.
Il problema non rimane sospeso nelle regioni della filosofia del diritto. Anche gli altri contributi, portandolo su terreni assai più concreti, ne mostrano la presenza.
Guizzi, che sul piano nazionale aveva ridimensionato l’autonomia concettuale della sostenibilità, cambia significativamente prospettiva quando lo sguardo si sposta oltre i confini dello Stato. In un ordinamento sovranazionale, e ancor più nella prospettiva di un accordo capace di imporre standard comuni a economie diverse, una clausola di sostenibilità potrebbe assumere una funzione che nell’ordinamento italiano gli appare in larga misura già svolta dall’utilità sociale. È quasi una risposta interna al problema irtiano della dimensione: quanto più il mercato diventa globale, tanto più il limite deve trovare un linguaggio giuridico capace di attraversare ordinamenti differenti.
All’estremo opposto della scala, e con tutt’altra finalità, Valentina Viti si interroga sul sistema italiano delle autorità indipendenti. La sostenibilità è oggi distribuita fra una pluralità di competenze settoriali e sistemi di vigilanza non sempre coordinati. Da qui la domanda circa l’opportunità di ripensare il public enforcemente perfino di istituire una nuova Autorità generale per la sostenibilità dell’impresa e del mercato.
Naturalmente un’autorità amministrativa nazionale non è il «potere planetario» immaginato da Irti. Sarebbe sbagliato identificare i due piani. Il nesso è però intellettualmente evidente: appena la sostenibilità smette di essere un valore programmatico e pretende di diventare regola effettiva, riappare inevitabilmente la domanda su chidebba accertarla, con quali criteri, mediante quali poterie sotto quali controlli. Il problema del limite si converte in problema del limitatore.
Ed è proprio a questo punto che affiora l’ultimo interrogativo: se tutto questo accade, il diritto privato resterà ancora sé stesso?
Andrea Genovese, aprendo il convegno, aveva dato una risposta volutamente forte: il diritto privato «non potrà più rimanere lo stesso». La sostenibilità, nella prospettiva del progetto scientifico da lui promosso con Barela, non chiede soltanto qualche aggiustamento periferico. Invita a verificare se le categorie civilistiche possano incorporare esigenze ambientali e sociali che non appartenevano alla forma originaria nella quale esse sono state pensate.
Su questo terreno il volume mostra forse la maggiore dispersione delle risposte.
Per Ferri jr. e Guizzi la capacità di resistenza delle categorie conosciute è maggiore di quanto il nuovo lessico possa far credere. L’impresa può essere limitata; la società può essere sottoposta a specifici doveri; l’utilità sociale può accogliere istanze ambientali nuove. Non ogni trasformazione della realtà esige necessariamente una rifondazione concettuale.
Pennasilico si muove nella direzione opposta: l’ingresso costituzionale dell’ambiente e la logica della sostenibilità impongono una rilettura che raggiunge il nucleo delle categorie. Il contratto stesso, quando produce effetti ambientali e climatici, non può essere pensato prescindendo dai nuovi principi che ne conformano esercizio e funzione.
Mirzia Bianca spinge la verifica sino alla categoria forse più elementare del diritto: il soggetto. Se la natura o parti di essa vengono riconosciute come soggetti in alcuni ordinamenti, ciò non significa necessariamente che il diritto abbia improvvisamente scoperto una persona là dove prima vedeva una cosa. La «soggettività rimediale» può essere letta come una tecnica predisposta per rendere possibile una tutela effettiva, soprattutto risolvendo problemi di legittimazione ad agire. Anche la soggettività giuridica, dunque, mostra una mobilità che la rappresentazione tradizionale tendeva forse a nascondere.
Marella, da parte sua, sposta ancora una volta la domanda: non basta chiedersi se possano cambiare le categorie, se non ci si interroga contemporaneamente sulla società nella quale esse dovrebbero operare. La sostenibilità sociale non può essere disgiunta dalle disuguaglianze, dalla distribuzione dei costi e dai rapporti di forza. Prima ancora di stabilire se il diritto privato sia capace di trasformarsi, occorre chiedersi quale trasformazione gli venga richiesta e a vantaggio di chi.
Il risultato è che la lettera di Irti non trova nel libro né una confutazione né una conferma. Trova qualcosa di più interessante: interlocutori.
La sua alternativa estrema costringe ogni posizione a dichiarare dove collochi il limite, quale rapporto immagini fra profitto e ambiente, quale potere ritenga legittimato a intervenire, quanta parte del vecchio diritto privato consideri ancora utilizzabile. Il volume acquista così una struttura dialettica che va oltre l’ordine formale delle sue sessioni. Le persone, le cose, il negozio, l’impresa, i rimedi e i controlli diventano altrettanti luoghi nei quali la stessa domanda cambia forma.
A chiudere idealmente la conversazione è Maria Barela. Riprendendo con ironia la severa espressione di Irti, dichiara che i partecipanti hanno scelto di appartenere alla schiera degli «utopisti», dei «predicatori di serena umanità». Non perché abbiano trovato la formula capace di riconciliare ciò che Irti considera inconciliabile. E neppure perché le differenze emerse siano secondarie. Barela riconosce, al contrario, la distanza delle posizioni. Ciò che rivendica è la decisione di non sottrarsi alla domanda.
Forse è questo il modo migliore di leggere il punto interrogativo posto nel titolo del volume: Verso una teoria del «diritto privato sostenibile»?Non come promessa che una teoria del genere sia già a portata di mano, bensì come apertura di un conflitto intellettuale che non può essere risolto attraverso formule edificanti.
Gli «utopisti», allora, non sono necessariamente coloro che credono di aver trovato una conciliazione fra capitalismo, tecnica, ambiente e giustizia sociale. Possono essere, più sobriamente, coloro che rifiutano di considerare inutile la ricerca soltanto perché la contraddizione è profonda.
Irti aveva scritto una lettera per cominciare un dialogo. Il merito maggiore di questo libro è forse di avergli risposto senza fingere che tutti abbiano la stessa risposta.
