Linea dura della Cassazione: niente sconti ai criminali rom

La decisione dopo il ricorso di un Pg contro una sentenza troppo morbida

Che sia la volta buona? A dispetto delle annose dispute dei legulei stavolta ci prova la Cassazione a fornire la traccia per usare il pugno di ferro contro i «soliti impuniti» del crimine. Sono noti, arcinoti - tanto da essersi trasformati in allarme sociale - i casi dei nomadi liberi di delinquere. Li arrestano ma sono sempre fuori, ultimo caso eclatante quello della zingarella sorpresa in flagrante 81 volte (ma il record appartiene a una collega beccata 116 volte), e nel giro di poche ore sempre di nuovo in azione al suo posto di «lavoro».
Chi si appassiona alle cronache giudiziarie sente spesso parlare dell’istituto processuale denominato patteggiamento. Nacque con la riforma del codice penale del ’89, doveva servire a ridurre i lunghi tempi della Giustizia. Spesso si è trasformato in una formidabile arma a favore dei delinquenti. In parole povere, l’imputato rinuncia alla propria difesa in cambio di un premio e cioè il diritto di concordare la pena. Condanna che a questo punto diviene estremamente mite e soprattutto ammorbidita ulteriormente da una serie di benefici. Esempio: pena sospesa, non applicazione delle pene accessorie, niente pagamento delle spese processuali.
Ora gli ermellini intervengono sulla questione, sentenziando che nel caso di nomadi che forniscano false generalità e abbiano precedenti penali non si possa patteggiare la pena. E di conseguenza ottenere la sospensione condizionale della condanna in forza della scelta del rito alternativo. In pratica, secondo la Suprema corte, commettono uno sbaglio i giudici di «generosi» che - dicendo «sì» alla pena patteggiata - non mandano in prigione i giovani zingari sorpresi più volte a rubare e a bluffare su nome e cognome.
In particolare, piazza Cavour ha dato ragione al ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Bologna che aveva fatto ricorso contro la concessione del patteggiamento e della pena sospesa - da parte del Tribunale di Bologna nel 2004 - a una rom di origine slava colta in flagrante, più volte, a rubare in appartamenti, la quale - nel corso di vari arresti - aveva declinato ben cinque diversi nomi, anni e luoghi di nascita.
Secondo il Pg era «illogico» concederle il patteggiamento e la sospensione della pena dal momento che «l’incertezza sull’effettiva identità dell’imputata, già condannata o denunciata con diverse generalità, si pone in insanabile dissidio con la possibilità di ritenere a ragione veduta che si asterrà dal commettere ulteriori reati».

Opinione condivisa dalla Cassazione che sottolinea come nei confronti di «un soggetto straniero che non risulti avere stabile dimora in Italia, che non sia stato compiutamente identificato e che sia già stato condannato o denunciato anche con diverse generalità «non può essere formulato un giudizio prognostico favorevole in base al quale concedere il patteggiamento e la condizionale».
Qualcuno direbbe: meglio tardi che mai.

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