Il Movimento indipendentista ligure appoggia le donne di «Forza Cogoleto»

I titolari di pensione Inps o di altri enti autonomi o privati orfani o vedove di guerra che hanno diritto al beneficio economico nella misura iniziale di 30mila vecchie lire va riconosciuta di diritto la maggiorazione economica prevista dalla legge 336/1970, se dipendenti dello Stato, e dalle leggi 140/1985 e 544/1988, se dipendenti del settore privato o autonomo. Lo rende noto il Comitato provinciale di Genova dell’Associazione nazionale famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra, in relazione alla sentenza della Corte Suprema di cassazione del 9 settembre scorso. Viene precisato, al riguardo, che il beneficio economico va aumentato «secondo la disciplina della perequazione automatica delle pensioni».

In ogni caso, l’Associazione conferma di essere «intenzionata a sostenere i propri soci nella tutela di tale diritto promuovendo, se necessario, anche un’azione giudiziaria in merito», e invita pertanto gli interessati che si trovino nella condizione citata a recarsi urgentemente negli uffici di corso Saffi, 1 (palazzo dei Mutilati), da lunedì a venerdì (ore 9,30-11), esibendo certificato di pensione Inps modello OBIS M 2005, tagliando dell’ultima rata di pensione di guerra, numero di codice fiscale e copia di documento di riconoscimento non scaduto.

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