I titolari di pensione Inps o di altri enti autonomi o privati orfani o vedove di guerra che hanno diritto al beneficio economico nella misura iniziale di 30mila vecchie lire va riconosciuta di diritto la maggiorazione economica prevista dalla legge 336/1970, se dipendenti dello Stato, e dalle leggi 140/1985 e 544/1988, se dipendenti del settore privato o autonomo. Lo rende noto il Comitato provinciale di Genova dellAssociazione nazionale famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra, in relazione alla sentenza della Corte Suprema di cassazione del 9 settembre scorso. Viene precisato, al riguardo, che il beneficio economico va aumentato «secondo la disciplina della perequazione automatica delle pensioni».
In ogni caso, lAssociazione conferma di essere «intenzionata a sostenere i propri soci nella tutela di tale diritto promuovendo, se necessario, anche unazione giudiziaria in merito», e invita pertanto gli interessati che si trovino nella condizione citata a recarsi urgentemente negli uffici di corso Saffi, 1 (palazzo dei Mutilati), da lunedì a venerdì (ore 9,30-11), esibendo certificato di pensione Inps modello OBIS M 2005, tagliando dellultima rata di pensione di guerra, numero di codice fiscale e copia di documento di riconoscimento non scaduto.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.