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Incendio BRT: come chiedere il rimborso se il tuo pacco è andato distrutto

Migliaia di pacchi sono andati distrutti tra le fiamme, ma è possibile riuscire a rivalersi per il danno subito: cosa prevede la legge

Incendio BRT: come chiedere il rimborso se il tuo pacco è andato distrutto

Le cause del vasto incendio che è esploso all'interno della sede logistica di BRT nel quartiere milanese di Bovisa, distruggendo un'area di smistamento di ben 8mila metri quadrati, 15 container e migliaia di pacchi in transito, restano tuttora oscure. Gli inquirenti, che si stanno avvalendo della preziosa collaborazione di un team di tecnici in grado di far luce sull'origine del terribile rogo, non hanno potuto far altro che aprire un fascicolo per incendio doloso contro ignoti.

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Parallelamente all'indagine penale aperta dalla procura della Repubblica di Milano, emerge anche la questione legata ai rimborsi per i beni andati in fumo: tanto i mittenti quanto i destinatari dei pacchi distrutti si chiedono chi debba pagare per i danni subiti. Nel nostro sistema giuridico, la responsabilità civile viene determinata in base a quanto stabilito nei contratti stipulati tra i diversi soggetti della filiera, ma nel momento in cui si parla di e-commerce le norme in vigore tutelano fortemente l'acquirente: la legge prevede infatti che la responsabilità della merce rimanga del commerciante fino al momento della consegna effettiva al cliente.

In questo specifico caso è chiaro che non si faccia riferimento a pacchi smarriti, bensì distrutti nel corso di un servizio di trasporto, regolato da uno specifico contratto in cui risultano vincolati esclusivamente il corriere e il mittente che ha commissionato l'invio. Colui che attende la consegna, nella quasi totalità dei casi, è invece estraneo a qualsiasi legame contrattuale diretto con l'azienda logistica, nel caso specifico Bartolini.

Il quadro normativo di riferimento è sancito dall'articolo 63 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005): "Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni" (comma 1). In termini pratici, poiché i pacchi sono bruciati all'interno della struttura della società di spedizioni prima di arrivare a destinazione, la responsabilità economica ricade interamente sul negoziante. I clienti degli e-commerce non subiranno quindi alcun danno patrimoniale: l'utente finale conserva il pieno diritto a ricevere una spedizione sostitutiva oppure a ottenere lo storno completo della cifra versata.

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C'è solo un'eccezione, fissata al comma 2 del medesimo articolo, secondo cui il rischio si trasferisce all’acquirente già al momento della consegna al corriere solo qualora sia stato il consumatore a scegliere esplicitamente il vettore, senza che questa opzione fosse proposta dal venditore. Al di fuori di questa specifica ipotesi, il rischio resta a carico del venditore fino alla consegna della merce.

A questo punto la domanda che tanti clienti danneggiati si fanno è solo una: cosa devo fare per ottenere ciò che mi spetta? Come detto, il destinatario ha due opzioni. Ovvero esigere l'invio di un bene sostitutivo da parte del commerciante oppure annullare la transazione per recuperare il denaro speso. A livello legale, la procedura fa riferimento all'articolo 61 del Codice del Consumo: se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro 30 giorni, il cliente ha il diritto di sollecitare il venditore "a effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze". Se questo ulteriore termine non viene rispettato, "il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni".

In questo scenario, il negoziante ha l'obbligo di restituire tempestivamente l'intero importo pagato, inclusi i costi sostenuti per il trasporto. Per ragioni di sicurezza e validità legale, è sempre meglio inoltrare formale richiesta tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, conservando con cura sia la ricevuta dell'ordine sia i dati di tracciamento.

Che cosa accade invece tra i venditori e il corriere coinvolto nel danneggiamento? In questo caso interviene l'articolo 1693 del Codice Civile: "Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da

quello del destinatario". Stando così le cose, è chiaro che risulteranno determinanti a stabilire chi si farà carico di coprire le spese dei danni i risultati delle perizie sulle cause del rogo tuttora in corso di svolgimento.

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