Roma - Ieri è entrata in vigore la legge sul Biotestamento. Il punto di arrivo di un percorso molto lungo e accidentato, il risultato di una lunga battaglia combattuta da uomini e donne fragilissimi, imprigionati da terribili patologie e inchiodati ai loro letti come Luca Coscioni, affetto da Sla e morto 12 anni fa. Coscioni al quale è stata intitolata l'Associazione che più si è impegnata per veder approvate le Disposizioni anticipate di trattamento diceva che «in Italia una persona malata non appena viene riconosciuta come tale perde i suoi più elementari diritti umani». Lo scopo della sua battaglia, che gli è sopravvissuta, era appunto quello di fare tornare i malati soggetti di diritti, padroni del proprio destino. Non tutti, naturalmente, sono d'accordo con questa visione. Anche ieri Avvenire, il quotidiano dei vescovi ribadiva che quella sul Biotestamento è una legge «grigia» che si presta ad interpretazioni rischiose con possibili aperture a derive eutanasiche. Dall'altra parte Filomena Gallo, segretaria dell'Associazione Coscioni invece promette di vigilare per impedire eventuali «sabotaggi». Lo snodo cruciale del testo approvato lo scorso dicembre è l'aver stabilito che nutrizione e idratazione artificiale sono trattamenti sanitari e dunque possono essere rifiutati come qualsiasi terapia visto che il legislatore ha chiarito che «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata».
La legge è immediatamente operativa. Alcune regioni e molti comuni si sono già attrezzati per istituire i registri delle Dat. A Milano ad esempio da ieri è attivo uno sportello in via Larga dove è possibile consegnare il proprio biotestamento. A livello nazionale ha dato la disponibilità Il Consiglio Nazionale del Notariato per raccogliere i dati locali in un unico Registro. Anche i documenti redatti prima dell'approvazione della legge potranno essere considerati validi. Nelle Dat i cittadini danno indicazioni sui trattamenti sanitari ai quali accettano di essere sottoposti nel caso in cui si trovassero nelle condizioni di non poter esprimere le proprie scelte. Chi può depositare le Dat? I maggiorenni capaci di intendere e di volere che possono scrivere le loro volontà a mano o al computer. Se non si è in grado di scrivere viene ritenuta valida anche una videoregistrazione. Ammessi dispositivi tecnologici che consentono ai disabili di comunicare. Le Dat non possono contenere indicazioni contrarie alle leggi in vigore e possono essere sempre revocate o modificate.
Serve un fiduciario? Questa figura non è obbligatoria ma la legge consiglia di nominare una persona di fiducia alla quale delegare il compito di vigilare sul rispetto delle indicazioni contenute nelle Dat. No solo. Il fiduciario può anche decidere di fronte a nuove prospettive offerte dalla medicina di modificare la volontà espressa nelle Dat. Il fiduciario, che deve essere maggiorenne, può essere un familiare o anche una persona priva di qualsiasi vincolo: un amico ad esempio o il proprio medico.
Per rendere valido il Biotestamento è necessario che sia redatto come un atto pubblico, ad esempio da un notaio. Oppure con una scrittura privata autenticata da un funzionario del Comune o da un qualsiasi pubblico ufficiale. La scrittura una volta autenticata può esser custodita dal suo estensore oppure dall'ufficio del comune se ha istituito il registro. Infine le Dat possono essere registrate direttamente presso le strutture sanitarie, qualora la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta.
Per i cattolici restano aperte molte questioni. La legge stabilisce che «in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente». E se è vero che la sedazione profonda era contemplata dalla legge sulle cure palliative del 2010 è pure vero che il testo sul Biotestamento rafforza quel concetto e la Chiesa teme che questo rappresenti un passo verso l'eutanasia. Altro punto controverso è quello sull'obiezione di coscienza per i medici. Nel testo si chiarisce che il medico è sempre «tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario» ed è quindi «esente da responsabilità civile o penale».
Ma si stabilisce pure che di fronte a richieste contrarie «alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali il medico non ha obblighi professionali». Per la Chiesa questo significa che il medico ha diritto all'obiezione di coscienza.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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