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Il detenuto clandestino è disabile La Cassazione dice no all'espulsione

Per lui era stato disposto il rimpatrio in alternativa al carcere, ma per i giudici prevale il diritto alla salute. Con l'assegno Inps

Il detenuto clandestino è disabile La Cassazione dice no all'espulsione

In carcere non ci può stare perché è disabile. Ma espellerlo non si può perché, viste le sue condizioni fisiche, rimandandolo a casa si violerebbe il suo inviolabile diritto alla salute. E quindi l'ipotesi più probabile è che un detenuto del carcere perugino delle Capanne, condannato in via definitiva per reati tutt'altro che lievi, se ne torni in libera circolazione per la città, con la benedizione della Cassazione. È una situazione paradossale, quella innescata dalla sentenza della Suprema Corte depositata ieri, che ha accolto il ricorso presentato dal detenuto di origine africana. Dopo che la sua condanna era diventata definitiva, l'uomo aveva chiesto al tribunale di Sorveglianza di Perugia che la detenzione in carcere venisse sostituita con l'espulsione dal territorio italiano. Ma appena i giudici hanno accolto la sua richiesta, il detenuto attraverso i suoi legali ha impugnato il decreto di espulsione. E si è visto dare ragione.

L'uomo, a quanto pare, è effettivamente malconcio: tempo fa gli è stata amputata una gamba, ed è costretto a utilizzare per spostarsi una carrozzina o una protesi. Situazione scomoda, ma non peggiore di quella di decine (e forse centinaia) di detenuti che però vengono ugualmente tenuti in carcere. E infatti l'uomo si è ben guardato dal chiedere, come sarebbe stata sua facoltà, la sospensione della pena per motivi di salute, chiedendo invece di essere rispedito in patria. Il giudice di sorveglianza aveva accolto la sua richiesta. E aveva anche stabilito che le condizioni fisiche del detenuto non impedivano affatto l'espulsione dal Paese: «La disabilità non rientra tra le condizioni che il legislatore ha posto a fondamento del divieto di espulsione», per il giudice del capoluogo umbro.

A quel punto i legali del migrante hanno ricorso in Cassazione spiegando che l'uomo manca dal paese di provenienza da oltre trent'anni, non vi ha più né parenti né amici che possano prendersi cura di lui. E che il suo paese non prevede alcun tipo di assistenza per le persone disabili ed è anzi «aduso alla discriminazione delle stesse». Mentre invece, spiegava, in Italia è stata riconosciuta la sua invalidità al cento per cento e gli viene erogata una regolare pensione Inps. Notizia a dire il vero curiosa, visto che - a leggere la sentenza - era in Italia senza permesso di soggiorno.

I giudici della prima sezione della Cassazione hanno stabilito che il suo diritto a restare in Italia si basa su una interpretazione «costituzionalmente orientata» delle norme sull'immigrazione e sui principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'espulsione dell'uomo potrebbe ledere il «nucleo irriducibile» dei diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione. Quindi bisogna valutare «caso per caso». Quindi l'ordinanza del giudice di Perugia viene annullata, e il caso andrà rivisto.

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