LInter ha violato larticolo dellillecito sportivo (art. 1 e art. 6 del vecchio Codice di giustizia sportiva). Lo scrive il procuratore federale della Figc, Stefano Palazzi, nelle 72 pagine redatte per illustrare le motivazioni della decisione sullesposto presentato dalla Juventus per lo scudetto 2005-2006. Pagine di cui, qui di seguito, pubblichiamo ampi stralci.
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) Dalle carte in esame e, in particolare, dalle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, emerge l'esistenza di una fitta rete di rapporti, stabili e protratti nel tempo, intercorsi fra il Presidente della società INTERNAZIONALE F.C., Giacinto FACCHETTI ed entrambi i designatori arbitrali, Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETTO, fra i cui scopi emerge, fra l'altro, il fine di condizionare il settore arbitrale.
(...) Inoltre, assume una portata decisiva la circostanza che le conversazioni citate intervengono spesso in prossimità delle gare che dovrà disputare l'INTER e che oggetto delle stesse sono proprio gli arbitri e gli assistenti impegnati con tale squadra. In relazione a tali gare il Presidente FACCHETTI si pone quale interlocutore privilegiato nei confronti dei designatori arbitrali, parlando con essi delle griglie arbitrali delle gare che riguardano la propria squadra nonché della stessa designazione della terna arbitrale ed interagendo con i designatori nelle procedure che conducono alla stessa individuazione dei nominativi degli arbitri da inserire in griglia e degli assistenti chiamati ad assistere i primi. In alcuni casi, emerge anche l'assicurazione da parte dell'interlocutore di intervento diretto sul singolo direttore di gara, come rivelato da alcune rassicurazioni che il designatore arbitrale rivolge al proprio interlocutore, in cui si precisa che l'arbitro verrà «predisposto a svolgere una buona gara» o, con eguale significato, che è stato «preparato a svolgere una bella gara»; o ancora, affermazioni del designatore volte a tranquillizzare il Presidente Facchetti sulla prestazione dell'arbitro (...).
Tale capacità di interlocuzione in alcuni casi diventa una vera e propria manifestazione di (...) amicizia e confidenza che il Presidente Facchetti può vantare nei confronti degli stessi designatori e che trovano la loro concretizzazione espressiva nella effettuazione anche di una cena privata con BERGAMO e nello scambio di numerosi favori e cortesie (elargizione di biglietti e tessere per le gare dell'Internazionale, di gadget e borsoni contenenti materiale sportivo della squadra milanese, etc ... ) e non meglio precisati "regalini".
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In definitiva, sulla scorta degli elementi probatori analizzati, è emersa l'esistenza di una rete consolidata di rapporti, di natura non regolamentare, diretti ad alterare i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza del settore arbitrale. (...)
Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra sinteticamente riportate, questo Ufficio ritiene che le condotte in parola siano tali da integrare la violazione, oltre che dei principi di cui all'art. 1, comma 1, CGS, anche dell'oggetto protetto dalla norma di cui all'art. 6, comma 1, CGS, in quanto certamente dirette ad assicurare un vantaggio in classifica in favore della società INTERNAZIONALE F.C., mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza, che devono necessariamente connotare la funzione arbitrale, in violazione del previgente art. 6, commi 1 e 2, CGS, in vigore all'epoca dei fatti ed oggi sostituito dall'art. 7, commi 1 e 2 del CGS.
Oltre alla responsabilità dei singoli tesserati, ne conseguirebbe, sempre ove non operasse il maturato termine prescrizionale, anche la responsabilità diretta e presunta della società INTERNAZIONALE F.C., ai sensi dei previgenti artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, CGS, per quanto ascrivibile al proprio dirigente con legale rappresentanza.
(...)
IV M. RAPPORTI CON MASSIMO MORATTI
Risultano in atti anche alcune conversazioni intercorse tra il designatore Paolo BERGAMO e l'allora socio di riferimento della società Internazionale Massimo MORATTI, le quali, sebbene caratterizzate da toni e contenuti sensibilmente diversi rispetto a quelli riguardanti le conversazioni tra il Facchetti ed il Bergamo, assumono rilievo in questa sede quale fattore di conferma di un contatto costante, stabile e privilegiato tra la società Inter, nella persona del Presidente Facchetti ed esponenti del settore arbitrale, dal momento che in tali telefonate tra il Moratti ed il Bergamo spesso si fa riferimento e si rimanda a preventivi o successivi contatti tra il designatore arbitrale ed il Facchetti.
CONCLUSIONI
(...)
1. in conseguenza dell'esposto, ove mai ne dovesse essere ravvisata la fondatezza, la revoca di un titolo di campione d'Italia è ipotizzabile, in astratto solo come conseguenza dell'irrogazione da parte degli organi della giustizia sportiva, di una sanzione disciplinare per illecito sportivo ai sensi del C.G.S.;
2. l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di campione d'Italia 2005-2006 da parte della FIGC appare infatti illegittima in ragione dell'inesistenza di norme fondanti il potere e del rispetto del principio generale dell'affidamento;
3. un eventuale provvedimento della FIGC di revoca del titolo di campione d'Italia, essendo sussumibile tra le attività a valenza pubblicistica delle Federazioni sportive nazionali, dovrebbe garantire la partecipazione al procedimento del destinatario del provvedimento sfavorevole».
Alla luce delle considerazioni svolte durante la presente disamina, anche con riferimento a tale problematica, questo Ufficio ritiene che sulla questione costituente oggetto dell'esposto possa, in ipotesi, pronunciarsi esclusivamente la Federazione, da una parte, in conseguenza della improcedibilità delle situazioni di rilievo disciplinare emerse e, dall'altra, in conformità a quanto affermato nel parere consultivo reso il 24 luglio 2006 dalla Commissione nominata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e composta dall'Avv. Gerhard Aigner, dal Prof. Massimo Coccia e dal Prof. Roberto Pardolesi.
Ne consegue che, nella specie, appare fondato e ragionevole ritenere la sussistenza, nell'ambito dell'ordinamento di settore, di un interesse qualificato, facente capo alla Federazione, in ordine all'acquisizione di tutti gli atti del presente procedimento, al fine di poter più compiutamente valutare l'ammissibilità e, quindi, l'eventuale fondatezza della richiesta formulata dalla società JUVENTUS F.C.
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