Il succo dellintero ricorso, e di buona parte del destino delle prossime elezioni regionali, è racchiuso in poche righe. «Sono mere irregolarità formali che non impediscono a un atto idoneo a raggiungere il suo scopo, e di conservare la propria efficacia in una materia costituzionalmente garantita come la consultazione elettorale». Così scrivono gli avvocati Ercole Romano, Beniamino Caravita di Toritto e Luca Giuliante nella memoria presentata ieri ai giudici della Corte dAppello che hanno annullato 514 firme raccolte dalla colazione di centrodestra a supporto dells lista «Per la Lombardia» guidata dal governatore Roberto Formigoni. Così il Pdl prova a rientrare a pieno titolo nel gioco delle urne.
Quattordici pagine per provare a smantellare limpianto del provvedimento con cui il listino è stato escluso (per il momento) dalle prossime consultazioni. Il pool di legali si affida a una sentenza del Consiglio di Stato, del Tar della Campania e allarticolo 21 del dpr 445 del 2000 (autenticazione delle sottoscrizioni). In sintesi, i legali ritengono che le eccezioni sollevate dai magistrati non siano «invalidanti», e chiedono - soprattutto per quanto riguarda il problema legato ai timbri sui moduli - che le 136 firme escluse rientrino nel calcolo per raggiungere la soglia minima di 3mila e 500 sottoscrizioni fissata dalla legge. E al Pdl, di firme, nel mancano solo 79.
La palla, ora, passa al collegio che dovrà esprimersi sul ricorso. Le carte depositate ieri sono state studiate per lintera giornata, ma la decisione non è arrivata. Già oggi, però, lufficio centrale regionale potrebbe rendere noto il provvedimento. Che, in alternativa, dovrà necessariamente essere depositato entro le 14 e 20 di domani. Il collegio, infatti, ha 48 ore di tempo per esprimersi dal momento del deposito del ricorso.
Nel frattempo, i Radicali - dal cui esposto è scoppiato il terremoto pre-elettorale - hanno rilanciato. Vogliono che giudici rettifichino la delibera di lunedì, e ricontino le firme calcolando «il numero di sottoscrizioni ritenute regolari dallufficio centrale regionale al momento della prima verifica», e non quelle (che sono di più) «dichiarate in sede di presentazione».
«Solo errori formali, gli atti restano validi»
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