Tv, Costituzione violata

L a dibattuta questione della riforma del sistema radiotelevisivo, da sempre punto sensibile del dibattito politico e costituzionale del Paese, conosce un nuovo capitolo con il disegno di legge che porta la firma del ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni. Esso si pone, come esplicito obiettivo, quello di incidere profondamente sulla disciplina attualmente vigente nel settore e costituita dal Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (la cosiddetta «Legge Gasparri») con cui la precedente maggioranza aveva provveduto alla creazione del «Sistema integrato di comunicazioni».

Al di là delle accese polemiche sollevate in questi giorni dalla Cdl di fronte a tale iniziativa del governo Prodi, pare utile una analisi della normativa sotto il profilo dei principi costituzionali regolativi della materia. Principi costituzionali che interessano il diritto alla libera manifestazione del pensiero ex articolo 21 della Costituzione, la libertà d'impresa e di iniziativa economica. Il disegno di legge desta non poche perplessità laddove pone un limite, per ciascuna impresa operante del settore, alla raccolta di risorse pubblicitarie in ambito televisivo nella misura massima del 45% del totale dei ricavi di settore. Invero, il pluralismo viene assicurato dalla varietà di voci e non già dalla tipologia dei ricavi; colpire la crescita interna di un'azienda sotto il profilo del fatturato, significa ledere le possibilità di finanziamento, sostentamento e gestione non di un'impresa qualunque, ma di un'impresa, quella radiotelevisiva, che per la sua funzione soggiace alla duplice protezione, tanto dell'articolo 42, quanto dell'articolo 21 della Costituzione. Diritto, quest'ultimo, del quale non può sfuggire, accanto alla sua indubbia valenza individuale, il carattere sociale e collettivo.

Limitare gli «introiti» dell'impresa di comunicazione significa limitarne la crescita, la competitività e, dunque, la concreta capacità di farsi finanziariamente veicolo e strumento di comunicazione sociale. La limitazione del fatturato dell'impresa radiotelevisiva, inoltre, assai difficilmente sembra potersi ricomprendere fra i vincoli che la Costituzione, all'articolo 42, pone alla libertà dell'iniziativa economica privata. Posto infatti che quest'ultima incontra il vincolo dell'«utilità sociale», da intendersi come positivo beneficio per la collettività «accanto» e non «al posto» dell'utile privato, non si vede come il profilo reddituale potrebbe configurarsi come sostrato di interventi limitativi della libertà di iniziativa economica.

La stessa inclusione del «digitale» fra i programmi utili a concorrere alla determinazione della quota del 20%, sancita come limite massimo alla presenza in frequenze degli operatori di settore, appare poco in armonia con il principio d'eguaglianza, in materia economica. Ciò perché verrebbe a penalizzare quelle imprese (Mediaset, Telecom e anche la Rai) che sul «digitale terrestre» hanno investito, senza andare a toccare il settore della trasmissione «pay per view», ove attualmente vige una situazione di monopolio.


Occorrerebbe fare il tentativo per un accordo parlamentare «bipartisan» nella consapevolezza che il diritto di informazione è il presupposto stesso della democrazia e non un suo corollario.


Ida Nicotra
Professore ordinario
di Diritto costituzionale
all’Università di Catania

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