I datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetta all'azienda definire le modalità d'uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali.
Con questo principio, il Garante della Privacy torna sul delicato problema delluso e abuso dei mezzi informatici da parte dei dipendenti, questa volta con regole dettagliate, che saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Soltanto poco tempo fa lo stesso Garante aveva detto che gli strumenti di prova per la contestazione disciplinare non devono intaccare la sfera del diritto alla privacy degli utenti.
Il messaggio era chiaro ma incompleto. E i tribunali interpellati offrivano interpretazioni molto più intransigenti sullargomento. Il tribunale di Milano, per esempio, aveva confermato il licenziamento di una dipendente che navigava troppo dal posto di lavoro. In unaltra sentenza, sempre i giudici meneghini avevano assolto il datore di lavoro, che, allinsaputa del lavoratore, aveva controllato la sua posta elettronica sulla casella aziendale. Il Garante entra nel dettaglio e spiega meglio come deve difendersi unimpresa se i dipendenti usano a fini privati i computer aziendali. «La questione è delicata premette il relatore del provvedimento Mauro Paissan perché dall'analisi dei siti web visitati si possono trarre informazioni anche sensibili sui dipendenti e i messaggi di posta elettronica possono avere contenuti a carattere privato». Dunque la parola dordine è prevenire con un disciplinare interno, concordato con i sindacati, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l'uso di Internet e della posta elettronica.
Per quanto riguarda internet si devono individuare preventivamente i siti considerati correlati con la prestazione lavorativa; si possono utilizzare filtri che prevengano operazioni, come l'accesso a siti inseriti in una sorta di black list o il download di file musicali o multimediali. Per la posta elettronica lazienda deve mettere a disposizione anche indirizzi condivisi tra più lavoratori rendendo così chiara la natura non privata della corrispondenza. Inoltre può attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad un uso personale oppure delegare, in caso di assenza del lavoratore, un fiduciario che verifica il contenuto dei messaggi.
Si parte dalle verifiche di reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro. Solo alla fine, si potrebbe passare a controlli su base individuale.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.