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Accertamento esecutivo Notizie utili

Gli avvisi di accertamento afferenti le imposte reddituali, l’Iva e l’Irap, emessi a partire dall’1.10.’11 (e relativi ai periodi di imposta in corso al 31.12.’07 e successivi), diventano atti esecutivi decorsi 60 giorni dalla loro notifica senza la mediazione del ruolo e l’emissione preliminare della cartella esattoriale (art. 29 d.l. n. 78/’10, come convertito).
Per espressa disposizione di legge, gli avvisi di cui trattasi devono contenere l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi in essi indicati entro il termine per la proposizione del ricorso e l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione verrà affidata a Equitalia «anche ai fini dell’esecuzione forzata». In secondo luogo, il ricorso deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento e deve essere accompagnato dal versamento di un terzo della somma richiesta dall’Agenzia delle entrate.
Tuttavia, in caso di presentazione da parte dell’interessato di un’istanza di accertamento con adesione, oppure se il termine per l’impugnazione cade durante il periodo di sospensione annuale dei termini processuali (1 agosto-15 settembre), questa scadenza slitta: in ipotesi di accertamento con adesione, di ulteriori 90 giorni; in ipotesi di sospensione dei termini, di altri 46 (se si verificano entrambe le circostanze i due periodi si cumulano). Naturalmente, dato che - come detto - il termine per la proposizione del ricorso è lo stesso entro il quale la legge impone la corresponsione dell’importo indicato nell’avviso di accertamento, il differimento dell'impugnazione comporta anche, come logica conseguenza, lo slittamento dell’obbligo di provvedere al pagamento di tale importo.


Resta, comunque, il fatto che il contribuente che volesse difendersi sarà anzitutto obbligato al pagamento di quanto dovuto (solve) e solo in un secondo momento potrà opporsi, chiedendo indietro quanto in prima battuta versato (repete).
*Presidente di Confedilizia

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