Cronache

È arrivata la neve, ecco chi deve spalarla

È arrivata la neve, ecco chi deve spalarla

La recente abbondante nevicata che si è abbattuta sulla nostra citta ed i conseguenti problemi ha richiamato la nostra attenzione su questo evento.
A Genova le nevicate, anche se molto intense, come quella recente, grazie al nostro clima, svaniscono nel giro di poco tempo.
Ma chi deve spalare la neve quando cade specie se così intensamente?
Dobbiamo innanzitutto richiamarci ai Regolamenti Comunali.
Il Regolamento per l'Igiene del suolo e dell'abitato all'articolo 7 così recita: «I proprietari degli edifici fronteggianti le strade pubbliche, o soggette ad uso pubblico, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia ed all'immediato sgombero della neve e del ghiaccio nel tratto di marciapiede o porticato che trovasi lungo la facciata ed i lati dell'edificio stesso e delle sue dipendenze (distacchi, giardini, ecc.».
A sua volta il regolamento di Polizia Comunale all'articolo 3 Neve e ghiaccio recita testualmente «Durante e dopo le nevicata i proprietari di immobili devono provvedere ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta di neve o ghiaccioli dalle loro proprietà sui luoghi pubblici o aperti al pubblico.
In tempo di gelo, a cura degli stessi proprietari, deve essere provveduto allo spargimento di segatura o sabbia sui luoghi predetti, in modo da impedire lo sdrucciolamento». Tutti i grossi complessi e molti condominii dispongono oltreché di pale anche di una buona scorta di sacchi di sale da poter utilizzare in caso di emergenza.
È inequivocabile che in caso di nevicata i proprietari di immobili o per essi gli amministratori di condominio debbono attivarsi per far spalare la neve sui marciapiedi o comunque su percorsi di proprietà privata ma ad uso di pubblico passaggio
Negli immobili ove esiste un servizio di portierato il contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti da proprietari di fabbricati attribuisce tale onere al portiere del fabbricato dietro un adeguato compenso contrattualmente stabilito.
Il problema è che ormai gli immobili dotati di servizio di portierato sono ridotti in numero limitato. In tutti gli altri casi si può operare attraverso il lavascale, spalatori risultanti da elenchi presso le amministrazioni comunali, imprese edili o di pulizia.
È sconsigliabile affidarsi al primo venuto perché in caso di incidente non essendovi copertura assicurativa possono scaturire guai per il condominio e per l'amministratore condominiale.
Un altro problema collegato alla nevicata è quello relativo alla caduta di neve dai tetti. Nei regolamenti edilizi dei comuni di montagna è quasi sempre indicato tra le norme edilizie che sui tetti a falde siano costruiti dei parapetti di modeste dimensioni per contenere la caduta delle nevi o del ghiaccioli. Bisogna anche fare attenzione nel parcheggiare le auto perché in molti edifici sono affisse targhe con scritto «attenzione pericolo caduta neve» questo come avremo modo di vedere influisce per eliminare eventuali responsabilità per l'indennizzo per la caduta di blocchi di neve o di ghiaccio dai tetti.
Affrontiamo ora questo aspetto ed iniziamo col ricordare una sentenza che non mi pare condivisibile, così come non è stata generalmente condivisa. Trattasi di una sentenza del Pretore dell'Aquila che ha condannato un condominio al risarcimento del danno ad un'automobile da caduta di neve dal tetto di un caseggiato. Automobile che era parcheggiata sotto all'edificio ritenendo di poter applicare nella fattispecie l'art. 2053 del Cod. Civ. quello che tratta della rovina dell'edificio «Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione».
Il Pretore di Torino 4 febbraio 1960 ha per contro sancito che la caduta di una lastra di ghiaccio dall'alto di un tetto non può considerarsi rovina di edificio non costituendo l'oggetto della caduta parte della costruzione. È da escludersi la responsabilità del proprietario ai sensi dell'art 2051 cod. civ., qualora il fatto per la sua assoluta imprevedibilità ed eccezionalità non sia comunque a lui ascrivibile (vedi arch-resp. civ.

1960,226).
continua/1

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