Come cambierà il processo penale

Come cambierà il processo penale

Roma - Limiti ai poteri del pm, maggiore autonomia alla polizia giudiziaria, poteri più ampi per la difesa degli imputati, competenze estese per la corte di assise, sospensione del processo agli irreperibili accusati di reati non gravi, controllo sulla produttività dei magistrati, pm onorari elettivi, notifiche on line e via libera alla digitalizzazione: sono alcune delle principali novità del disegno di legge approvato oggi da Palazzo Chigi che in 32 articoli ridisegna la fisionomia del processo penale.

Pm e polizia giudiziaria (art. 3, 5 e 7) - Il pm «non può più prendere cognizione diretta delle notizie di reato. Si limiterà a riceverle dalla polizia giudiziaria». Quest’ ultima «godrà di maggiore autonomia, così da poter svolgere investigazioni anche autonome rispetto a quelle delegate dal pm». È previsto «un maggiore controllo sulle richieste di emissione di provvedimenti cautelari formulate dal pm» assicurato tramite il visto obbligatorio del capo dell’ufficio. La polizia giudiziaria «potrà compiere tutti gli atti urgenti anche dopo che il pm ha assunto la direzione delle indagini e svolgere di iniziativa ogni attività necessaria ad accertare reati». Salvo casi particolari, «la pg svolge le indagini e relaziona al pm entro sei mesi» mentre per accertamenti tecnici, interrogatori o confronti con l’ indagato dovrà farsi autorizzare dal pm.

Corte d'Assise, più competenze (art. 1) - Ai reati già previsti con pena non inferiore a 24 anni, si aggiungono l’ associazione per delinquere di stampo mafioso o per traffico di droga, il sequestro di persona per estorsione e i reati di terrorismo. In caso di giudizio abbreviato per questi reati non è più competente il gip, ma la stessa Corte di Assise. Lo stesso articolo prevede criteri più certi per determinare il giudice territorialmente competente se non è individuabile il luogo in cui è stato commesso il reato. In caso di «eccezionali situazioni di contrasto tra gli uffici del pm», interverrà il pg della Cassazione, trasferendo il procedimento.

Astensione e ricusazione (art. 2) - Riguarda il giudice che ha espresso giudizi fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti delle parti del procedimento e tali da recare pregiudizio all’imparzialità del giudice.

Diritto alla prova (art. 4) - Potere più ampio per l’imputato di far ammettere le prove a discarico. «A parziale contrappeso, si impone maggiore rigore nell’indicare la rilevanza dei testimoni» da ascoltare.

Impugnazioni (art. 8) - Entro tre giorni dalla lettura del dispositivo della sentenza, pm, imputato o parti civili devono subito dire se faranno appello. Se nessuno decide di impugnare, allora il giudice motiverà la decisione con una sentenza breve.

Revisione delle sentenze e Corte europea (art. 9 e 13)- Si potrà chiedere la revisione delle sentenze di condanna se la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione del diritto di difesa.

Nessuno uso di notizie di reato non iscritte nei registri (art. 10) - Gli atti che non costituiscono notizia di reato, anche le denunce anonime, «devono essere distrutti entro un anno» per evitare «il consolidamento di archivi di informazioni non giustificati dall’ attività giudiziaria».

Controllo produttività dei magistrati (art.18-23) - Il capo dell’ufficio dovrà comunicare al ministero della Giustizia, ogni tre mesi e per via informatica, i dati sulla produttività dell’ufficio giudiziario.

Infine le norme che riguardano le cinque deleghe legislative

Notifiche e audizioni di testi (art. 25) - Via alle procedure telematiche. Con il consenso delle parti, testimoni, consulenti e periti potranno partecipare al dibattimento a distanza. MISURE CAUTELARI (art. 26) - sulle richieste decide il tribunale collegiale distrettuale. Nel caso di arresto in flagranza e fermo, e per convalida e rito direttissimo, restano competenti gip e tribunale ma l’ eventuale misura cautelare dovrà essere confermata dal tribunale distrettuale collegiale entro 20 giorni.

Processo sospeso con imputato assente (art. 27) - E' previsto per i reati fino a cinque anni, cosiddetti a citazione diretta o sui quali è competente il giudice di pace.

Digitalizzazione della giustizia (art.

28-31) - Via libera all’ uso dell’ informatica per la formazione e la comunicazione degli atti.

Elezione dei pm onorari (ART. 32) - I pm davanti ai giudici di pace saranno scelti tra avvocati, professori universitari e magistrati. La carica dura 5 anni, rinnovabile una sola volta.

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