La casa è vuota, ma la tassa sui rifiuti si paga

La tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è una questione molto dibattuta, tanto che in materia è intervenuta la Corte di Cassazione. La Suprema Corte (con sentenza nr. 16785 del 27.11.2002)è stata chiamata a chiarire, sotto il profilo del giudizio di legittimità, la nozione di «obiettive condizioni di non utilizzabilità» in cui secondo il Decreto Legislativo n. 507/1993 debbono trovarsi i locali e le aree per non essere assoggettate alla tassa sui rifiuti.
La norma sopra richiamata, presa a base del contenuto della sentenza, nello stabilire che «non sono soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità», sottrae all'imposizione gli immobili «oggettivamente inutilizzabili», e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità.
Nel caso in esame, la controversia verteva sul fatto che la tassa era stata applicata dal Comune su un alloggio privo di arredi e non abitato, ma pur tuttavia allacciato ai servizi pubblici (acqua, energia elettrica, gas).
Secondo il dettato della norma, in questa materia, vige una presunzione di tassabilità sulle superfici utilizzate che non può essere vinta neanche attraverso la prova, fornita dal contribuente, che non vengano prodotti in alcun modo rifiuti.
Ne deriva che l'orientamento attuale della giurisprudenza tributaria, rende inutile da parte del proprietario la prova che la casa, di fatto abitabile e agibile, non venga in alcun modo utilizzata né vi sia oltremodo presenza umana. In altre parole, è stato ancora una volta confermato, contro la logica delle cose, che la tassa si paga e basta anche in presenza di zero quantità di rifiuti prodotti. È comprensibile la naturale esasperazione del proprietario. Tuttavia, non va dimenticato che il bene comune ha come presupposto fondamentale l'impegno di tutti a creare le risorse possibili, compreso il dovere di pagare coerentemente le tasse con riguardo alla manifestazione contributiva di ciascuno.


In definitiva, si auspica un immediato intervento del legislatore volto a chiarire inequivocabilmente le condizioni di non assogettabilità al tributo nella particolare condizione di locali «oggettivamente inutilizzabili» con consequenziale esclusione dall'imposta di quelle unità immobiliari che, pur idonee ad essere abitate, non siano di fatto utilizzate dal proprietario.

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