Spostare somme di denaro tra consanguinei non è sempre un’operazione neutra sotto il profilo tributario: anche un bonifico bancario può causare delle ripercussioni fiscali, qualora si vada oltre i confini della consueta solidarietà tra genitori e figli o non si rispettino le procedure formali richieste. A riaccendere i riflettori sulla materia è un recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha tracciato un confine netto tra i piccoli aiuti giornalieri (liberalità d’uso) e le vere e proprie donazioni indirette, queste ultime soggette a verifiche ed eventuali sanzioni.
L’origine della vicenda giudiziaria fa comprendere appieno la chiave di lettura degli Ermellini. Nel mirino dell’Agenzia delle Entrate non è finito un contributo modesto per sostenere le spese correnti di un figlio, bensì un passaggio di capitali di ben 8,2 milioni di euro: una provvista estera che una madre aveva trasferito direttamente sul conto della figlia. Di fronte alla contestazione del Fisco, che ha riqualificato la transazione applicando un’aliquota sanzionatoria dell’8%, la donna ha deciso di presentare ricorso.
La Cassazione si è tuttavia pronunciata in favore dell’Erario, riaffermando un pilastro del diritto tributario: la sostanza economica prevale sulla forma. In presenza di movimentazioni patrimoniali di tale entità, l’indicazione di una causale generica nel bonifico come “regalo” o “donazione” non possiede alcun valore probatorio né è da ritenere sufficiente a schermare la transazione dalle verifiche fiscali.
Per comprendere l’origine della sanzione occorre distinguere i diversi regimi applicabili ai trasferimenti in linea retta, tra coniugi, genitori e figli:
- Sotto la soglia di 1 milione di euro: la donazione è del tutto esente da imposta;
- Oltre la franchigia di 1 milione di euro (donazione formale): sulla quota eccedente il milione si applica l’aliquota ordinaria del 4%, purché l’atto sia redatto da un notaio e regolarmente registrato;
- Accertamento d’ufficio per liberalità indiretta (aliquota all’8%): se l’operazione non viene dichiarata né stipulata per atto pubblico, ma emerge a seguito di verifiche fiscali, l’aliquota sull’eccedenza raddoppia e sale all’8% (ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 346/1990).
Nel caso esaminato, la difesa della contribuente non è riuscita a dimostrare una natura diversa del bonifico, come un mutuo fruttifero/infruttifero con obbligo di restituzione o una donazione indiretta collegata all’acquisto esentasse della prima casa. L’assenza di idonea documentazione contabile e la mancata registrazione dell’atto hanno fatto scattare la qualificazione d’ufficio come liberalità informale, con la conseguente applicazione del prelievo massimo.
Nonostante il clamore della sentenza, la vita finanziaria della stragrande maggioranza delle famiglie resta inalterata. Gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate si focalizzano soprattutto su operazioni straordinarie, di importo elevatissimo e spesso legate alla regolarizzazione di patrimoni detenuti all’estero o a passaggi generazionali complessi. I trasferimenti d’importo modesto o di routine, destinati al mantenimento dei figli, al pagamento degli studi o ai contributi per le spese quotidiane, continuano a rientrare pienamente nella franchigia e nella gestione ordinaria del patrimonio, rimanendo al riparo da qualsiasi pretesa fiscale.
