A partire dall’inizio del prossimo anno entrerà in vigore una riforma della tassazione del trattamento di fine rapporto (Tfr), le cui conseguenze pratiche per i dipendenti saranno tuttavia molto più limitate di quanto temuto all’inizio.
L’approvazione del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi - Tuir - (D.Lgs. 117/2026), che ha operato un riordino generale della materia abrogando diverse norme preesistenti, ha creato fin da subito qualche allarmismo, in particolar modo nel momento in cui, analizzando le principali variazioni, si è riscontrata la scomparsa della clausola di salvaguardia sul Tfr datata 2007. L’inattesa cancellazione di questa tutela aveva fatto insorgere il timore che si stesse preparando un incremento del carico fiscale ai danni di chi abbandonerà il posto di lavoro o andrà in pensione nei prossimi anni. A cavalcare l’onda erano state le opposizioni, pronte a puntare il dito contro il governo Meloni
Niente di più sbagliato: a una lettura meno superficiale del testo appare subito chiaro che la garanzia a tutela dei lavoratori non è stata eliminata, ma soltanto riposizionata nel nuovo impianto normativo. L’articolo 21 del nuovo TUIR, al comma 11, conferma espressamente il meccanismo protettivo: per il calcolo dell’imposta sul TFR e sui compensi legati alla cessazione del rapporto di lavoro, rimarrà applicabile il regime Irpef del 31 dicembre 2006, qualora tale soluzione risulti più vantaggiosa per il contribuente. Come funziona, quindi questa tassazione?
La vera natura del Trattamento di Fine Rapporto sfugge spesso alla percezione comune. La liquidazione non equivale a una mensilità straordinaria né a un semplice premio d’uscita, bensì a un salario differito: una quota di retribuzione maturata mese dopo mese nell’arco dell’intera carriera e corrisposta soltanto alla risoluzione del contratto. È proprio questa dilazione temporale a richiedere un trattamento fiscale ad hoc. Se il Tfr venisse sommato al reddito imponibile dell’anno in cui si lascia l’azienda, l’incasso spingerebbe istantaneamente il contribuente verso gli scaglioni Irpef più elevati, erodendo la liquidazione con l’aliquota marginale massima. Per evitare questo salasso, il legislatore ricorre al meccanismo della tassazione separata.
A tutela del lavoratore interviene anche la clausola di salvaguardia. Introdotta con la Riforma Irpef del 2007 (Legge 296/2006) per proteggere i lavoratori dalle continue modifiche alle fasce di reddito, la norma impone un doppio calcolo preventivo: la liquidazione viene simulata sia con il sistema fiscale attuale, sia mediante gli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006 (quando la struttura dell’imposta prevedeva aliquote differenti, come la fascia al 33% fino a 75.000 euro e il 39% fino a 100.000 euro). Se l’applicazione della griglia del 2006 risulta più vantaggiosa per il dipendente, il Fisco è tenuto ad adottare quel regime. Un paracadute nato per garantire che i ritocchi delle aliquote non convertano anni di accantonamenti in un inaspettato aggravio fiscale per il contribuente.
L’impatto del meccanismo di salvaguardia non si distribuisce in modo uniforme su tutti i lavoratori, ma varia profondamente in base al profilo retributivo e all’anzianità di servizio. Ecco perché paventare una generica stangata per l’intera platea dei dipendenti a partire dal 2027 equivale a travisare la logica della norma. Il salvagente del 2006 dimostra la sua reale utilità soprattutto per i redditi medio-alti e per chi vanta una presenza pluridecennale nello stesso organico. Le periodiche revisioni degli scaglioni Irpef hanno infatti modificato il conseguente prelievo fiscale: per quanto concerne le fasce medio-alte, la griglia oggi in vigore applica trattenute più onerose rispetto al sistema precedente in cui si contavano cinque scaglioni. I lavoratori che rientrano in queste fasce, avendo la possibilità di usufruire della clausola di salvaguardia, riescono ad abbattere in modo significativo le trattenute sulla liquidazione.
Al contrario, per la fascia dei redditi bassi e medi la clausola di salvaguardia risulta spesso neutra. I progressivi ritocchi al ribasso delle aliquote sui primi scaglioni, come l’accorpamento delle prime fasce e il consolidamento dell’aliquota al 23%, rendono il sistema di tassazione ordinario già pari, se non addirittura più conveniente, rispetto ai parametri del 2006.
L’inserimento dell’art. 21, comma 11 nel nuovo TUIR spazza via il rischio di una stangata indiscriminata paventato dall’opposizione:
- Nessun taglio automatico: la certezza della liquidazione netta resta legata ad un’analisi individuale. Non esiste una percentuale di aggravio valida per tutti;
- Continuità di tutela: il confronto a doppio binario resta operativo, garantendo che ciascun lavoratore mantenga la tassazione per sé più favorevole;
- Variabilità del risultato: l’effettivo prelievo continuerà a dipendere esclusivamente dall’intersezione tra la durata del contratto, la massa retributiva maturata e il reddito di riferimento calcolato al momento dell’uscita dall’azienda.
Dal 2027 la vera svolta non consisterà quindi in un ritocco al ribasso degli assegni d’uscita, ma in un’operazione di pulizia e razionalizzazione del panorama normativo. Con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il legislatore punta a ricompattare un sistema normativo fino ad oggi frammentato tra il vecchio TUIR del 1986, leggi speciali e stratificazioni successive. Chi si appresta ad andare in pensione o a cambiare lavoro non rischia nessun salasso: la regola resta il doppio calcolo comparativo, con l’applicazione dell’aliquota più vantaggiosa per il contribuente.
