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Bonus box e posto auto 2026: a chi spetta la detrazione e come richiederla

Dal vincolo di pertinenza al costo di costruzione certificato dall’impresa: percentuali, limiti di spesa, regole sui pagamenti e documenti da conservare per non perdere l’agevolazione

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Per chi acquista o ha in programma l’acquisto di un box o un posto auto, anche nel 2026 è possibile usufruire della detrazione Irpef per recuperare una parte della spesa, a determinate condizioni. Non si tratta di un’agevolazione autonoma e a sé stante: la misura rientra a tutti gli effetti nella detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riguarda la realizzazione di box pertinenziali o l’acquisto di quelli realizzati ex novo da un’impresa costruttrice.

Per le spese sostenute nel 2026, l’aliquota ordinaria è pari al 36%, ma sale al 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario (o titolare di diritto reale) per un intervento destinato all’abitazione principale. Il limite massimo di spesa agevolabile è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare e il recupero avviene in dieci quote annuali di pari importo.

A partire dal 1° gennaio 2027 il quadro normativo prevede un decalage delle aliquote, che passeranno al 36% per l’abitazione principale e al 30% per i restanti immobili.

Quando si ha diritto alla detrazione

È bene sapere che il semplice acquisto di un garage da un privato non rientra tra le operazioni che danno diritto a questa specifica detrazione. La normativa disciplina due fattispecie precise:

l’acquisto di box o posti auto pertinenziali nuovi, venduti direttamente dall’impresa costruttrice;

gli interventi di nuova costruzione di parcheggi (anche a proprietà comune), purché sia dimostrato il vincolo di pertinenzialità con un’abitazione.

La condizione della pertinenzialità è il pilastro della misura: il box deve essere destinato in modo durevole al servizio dell’immobile abitativo e tale vincolo deve risultare esplicitamente dagli atti.

Attenzione al prezzo: la detrazione si calcola sul costo di costruzione

Si tratta del dettaglio operativo più importante e spesso frainteso. Nel caso di acquisto da impresa costruttrice, la detrazione non si calcola sul prezzo di vendita complessivo, bensì sulle spese sostenute dall’impresa per la sua realizzazione.

Per questo motivo il costruttore deve rilasciare al compratore una specifica attestazione che certifichi il costo di costruzione imputabile alla singola unità. È solo su questo importo (e sempre nel limite massimo dei 96.000 euro) che si applica la percentuale del 36% o del 50%.

Acconti e box in costruzione: la disciplina del preliminare

Nel caso in cui l’acquisto avvenga sulla carta, o prima del completamento dei lavori, anche i pagamenti in acconto possono beneficiare dell’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate stabilisce che, per gli acconti versati prima del rogito, la detrazione spetti sui pagamenti effettuati con bonifico, entro il limite del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che il preliminare sia regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione nella quale si richiede il beneficio, e che dal contratto risulti il vincolo di pertinenzialità.

A chi spetta, la rivendita e le regole sui pagamenti

Oltre al proprietario dell’immobile, la detrazione può spettare anche al familiare convivente o al convivente more uxorio, a condizione che sostenga effettivamente la spesa e che la documentazione consenta di individuare la quota di spesa sostenuta.

In caso di successiva rivendita dell’immobile con il box pertinenziale, le quote residue di detrazione non ancora fruite si trasferiscono automaticamente all’acquirente per gli anni rimanenti. Le parti possono però accordarsi diversamente, mantenendo il beneficio in capo al venditore, a patto che questo accordo venga specificato espressamente nell’atto di compravendita.

Per quanto riguarda le modalità di saldo, la regola generale è che il pagamento debba essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dedicato alle ristrutturazioni edilizie.

L’Agenzia ammette la detrazione anche in caso di pagamento con modalità diverse dal bonifico, purché siano rispettate determinate condizioni: il pagamento deve avvenire alla presenza del notaio, le somme devono essere indicate nell’atto e l’impresa deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che i corrispettivi ricevuti sono stati regolarmente contabilizzati.

I documenti da conservare

Per documentare il diritto alla detrazione, è importante conservare:

atto d’acquisto (rogito) o preliminare di vendita registrato;

documentazione comprovante il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;

attestazione dell’impresa costruttrice relativa ai costi di realizzazione sostenuti;

ricevute dei bonifici o dichiarazione sostitutiva dell’impresa in caso di pagamenti effettuati con modalità differenti.

Conoscere queste condizioni prima di versare caparre o firmare impegni d’acquisto è la vera chiave per trasformare l’operazione in un reale risparmio fiscale.

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