Il sistema dei permessi retribuiti per assistere i familiari con disabilità grave previsto dalla Legge 104 offre un quadro normativo variegato. Se da un lato la colonna portante della tutela rimane l’ormai consolidata agevolazione dei 3 giorni mensili, dall’altro le norme in vigore prevedono deroghe ed estensioni temporali per garantire una maggiore flessibilità in situazioni particolari.
Tutele e caregiver
Permessi raddoppiati: la normativa consente a un singolo lavoratore di ottenere fino a 6 giorni al mese. Questa possibilità è concessa qualora costui si faccia carico della responsabilità di cura e assistenza nei confronti di due familiari distinti, a patto che entrambi abbiano ottenuto il riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità previsto dalla Legge 104. L’interessato ha la facoltà di richiedere i 3 giorni spettanti per ciascun assistito, raggiungendo una dote complessiva di 6 giorni mensili.
Co-caregiving: in seguito all’abrogazione del vincolo del referente unico (riforma attiva dal 2022), il diritto all’assistenza per la medesima persona non è più esclusivo e può essere pertanto suddiviso anche, ad esempio, tra due lavoratori dipendenti. Più familiari (coniugi, conviventi, parenti entro il terzo grado) hanno facoltà di alternarsi nel supporto, ma ciò non significa che si possa superare il tetto dei 3 giorni assegnato per legge alla stessa persona con disabilità: questo limite rimane invariato, e viene ripartito tra chi si alterna nella cura.
Terapie e patologie gravi
Un elemento molto importante nel corpus delle tutele riguarda i lavoratori affetti da patologie oncologiche o cronico-degenerative e i genitori di figli con gravi fragilità sanitarie. All’inizio del 2026 è infatti entrato in vigore un pacchetto supplementare di 10 ore annuali di assenza retribuita, che si sommano ai consueti permessi già previsti dalla Legge 104 senza andarne a intaccare il monte complessivo.
Questo specifico bonus orario è destinato alla copertura di accertamenti diagnostici, cicli terapeutici o visite mediche specialistiche, con l’obiettivo di semplificare la conciliazione tra impegni lavorativi e cure per i soggetti che si trovano in condizioni di maggiore fragilità. Si tratta per la precisione di:
- Lavoratori dipendenti (pubblici e privati) affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
- Lavoratori dipendenti con malattie croniche, invalidanti o rare che comportano un tasso di invalidità civile pari o superiore al 74%;
- Genitori lavoratori di figli minorenni che si trovano nelle medesime condizioni sanitarie sopra indicate: le 10 ore spettano per ciascun figlio.
La grande riforma del 2027
Nell’attesa che dal 1° gennaio 2027 entri pienamente in vigore la Riforma della Disabilità (D.Lgs. n. 62/2024), è bene specificare che non saranno intaccati i diritti e i giorni di permesso spettanti già previsti dalla Legge 104: il cambiamento principale riguarda il modo in cui lo Stato valuta la disabilità e gestisce la burocrazia.
Coloro i quali hanno già ottenuto il riconoscimento attraverso le procedure tuttora in vigore non subiranno variazioni né saranno convocati per effettuare aggiornamenti di alcun genere. Le visite di revisione già fissate entro il 31 dicembre 2026 seguiranno le vecchie regole, mentre quelle in calendario dal 1° gennaio 2027 in poi si baseranno sull nuovo sistema.
Il prossimo anno cambieranno completamente le procedure previste per le domande di primo accertamento. Innanzitutto scompariranno definitivamente da ogni testo di legge e amministrativo espressioni come “handicap grave” o “portatore di handicap”, che verranno soppiantate da altra formule come “persona con disabilità” o con “necessità di sostegno intenso o elevato”.
Le istanze avranno un percorso più lineare e semplificato per le famiglie, superando la frammentazione tra ASL e INPS che portava a dover fare visite separate a seconda della richiesta. Dal 1°gennaio 2027 si supererà questo scomodo scollamento: invalidità civile, sordocecità, cecità e disabilità lavorativa confluiranno in un unico iter procedurale integrato:
- Il medico curante compila e invia digitalmente il certificato introduttivo;
- L’INPS gestisce direttamente l’agenda e la convocazione a visita, senza che l’utente debba inoltrare istanze separate su portali differenti.
Cambierà anche il criterio di valutazione, ad oggi puramente medico-clinico: per la prima volta sarà infatti analizzato anche l’impatto reale della malattia sulla vita quotidiana e sociale del paziente. Per quanto concerne la convocazione non si dovranno più attendere tempi indefiniti a seconda della Regione di residenza: la norma prevede massimo 90 giorni per le pratiche ordinarie (adulti), 30 giorni per i minorenni e 15 giorni per patologie oncologiche.
Infine s’introduce per la prima volta il Progetto di Vita Autonoma e Indipendente. La persona con disabilità, o chi la assiste, potrà richiedere la stesura di un piano personalizzato insieme al Comune e all’INPS per stabilire quali sostegni, servizi educativi, lavorativi e assistenziali attivare, superando le singole richieste burocratiche frammentate: tale misura sarà a disposizione anche di chi ha già ricevuto l’approvazione definitiva.
