Saldare una contravvenzione pagando l’importo minimo edittale entro due mesi (60 giorni) dalla notifica o dalla contestazione immediata rappresenta la regola generale per gli automobilisti italiani. Una possibilità disciplinata dall’articolo 202 del Codice della Strada, che prevede persino un ulteriore ribasso del 30% per chi decide di estinguere il debito entro i primi 5 giorni.
Tuttavia, non sempre accade questo.
Ci sono dei casi, infatti, in cui non è possibile usufruire dello “sconto”.
Il pagamento agevolato viene meno quando, ad esempio, un automobilista decide di violare il posto di blocco, non fermandosi all’alt. Oppure quando, in fase di controlli, il conducente rifiuta di esibire i propri documenti. In entrambi i casi, le forze dell’ordine trasmettono il verbale al prefetto entro una finestra di 10 giorni, e non sono previste riduzioni.
Ma non finisce qui. Si perde il diritto alla sanzione ridotta in caso di:
- Utilizzo abusivo di veicoli per conto proprio o conto terzi in ambito di trasporto merci;
- Trasporto di merci pericolose privo delle licenze necessarie o eseguito violando i rigidi protocolli di sicurezza;
- Targhe contraffatte o appartenenti a un altro veicolo;
- Guida di macchine agricole o operatrici senza patente idonea;
- Sul fronte della viabilità ad alto scorrimento (autostrade e strade extraurbane principali), l’inversione del senso di marcia, il transito contromano e lo scavalcamento dello spartitraffico;
- Guida con patente o documenti di circolazione sospesi o precedentemente ritirati.
Niente pagamento ridotto neppure in caso di confisca del mezzo. Se alla violazione pecuniaria si accompagna la sanzione accessoria della confisca del mezzo, il pagamento ridotto è categoricamente escluso. Il caso finisce sul tavolo del prefetto entro 10 giorni. È importante dunque saper distinguere la confisca – perdita definitiva di un bene – da altri provvedimenti quali il sequestro e il fermo amministrativo, che sono misure temporanee.
In caso di sospensione della patente, invece, si mantiene la possibilità del pagamento minimo della sanzione, ma si perde l’ulteriore riduzione del 30%. È il caso di chi, ad esempio, supera il limite di velocità e viene punito anche con la sospensione della patente. L’art.202 del Codice della Strada, infatti, non riconosce il beneficio in esame in queste circostanze. Questo sbarramento si applica anche ai meccanismi introdotti di recente dalla riforma del Codice della Strada. Ci riferiamo in particolare all’articolo 218-ter, che ha introdotto la cosiddetta sospensione breve.
Da esaminare, invece, altri casi, come le sanzioni per la guida sotto l’influenza dell’alcol. Quando il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, l’articolo 186 del Codice della Strada configura un illecito puramente amministrativo, che comporta una sanzione pecuniaria e la sospensione della patente (con conseguente perdita dello sconto del 30%). Salendo ulteriormente con il livello di alcol, si arriva al penale.
Nel caso in cui non venga riconosciuto il pagamento ridotto, tentare di versare spontaneamente la cifra minima non sana la situazione e non interrompe l’azione della pubblica amministrazione. Chi ritiene che la sanzione sia viziata o ingiusta, può comunque presentare ricorso al prefetto, oppure presentare un’istanza al giudice di Pace entro 30 giorni.
