Può capitare che una multa stradale sia sbagliata e destinata alla persona errata. Il nuovo Codice della strada disciplina anche questa materia e viene incontro agli automobilisti o motociclisti individuando i casi nei quali può intervenire (anche in maniera automatica) l’ufficio di competenza.
Quali sono i casi
Multe stradali da non pagare se il verbale a una persona fisica non era più la proprietaria del mezzo con cui è stata commessa l’infrazione ma anche una sanzione comminata in un luogo diverso da dove sono avvenuti i fatti. Il nuovo Codice stradale delimita anche i termini di notifica, oltre i quali la multa è nulla. Stesso discorso anche se viene inoltrata da un ufficio non di competenza o se è già stata pagata da un altro soggetto obbligato allo stesso pagamento.
Infine, rientra in questi casi anche la morte di chi ha commesso l’infrazione. Tra gli altri casi che possono capitare rientra anche un’applicazione errata della violazione o relativa ai requisiti amministrativi e tecnici e al modello del veicolo.
Come procedere con l’annullamento
Ogni cittadino che volesse contestare un verbale si deve rivolgere al comando o all’ufficio competente indicando gli errori che ha riscontrato e tutti gli estremi della multa. Sottolineiamo, però, che adesso la cancellazione può avvenire in autonomia pur mantenendo quella che si chiama “autotutela”. Altre informazioni utili da allegare alla multa considerata sbagliata l’eventuale ricevuta di un’altra persona che ha già pagato quella sanzione ma anche l’atto di vendita di un mezzo se quel bene non si possiede più.
I termini per il procedimento
In questi casi non c’è un modulo da compilare ma bisogna seguire l’iter sopra descritto. Dal momento in cui ci si accorge di una multa sbagliata, o che comunque viene contestata, gli organi competenti hanno 30 giorni di tempo per decidere. Se in quell’arco di tempo non arriva un provvedimento, la richiesta è da considerarsi respinta e la multa da pagare. Chi volesse, infine, contestare la decisione può ricorrere al giudice di pace o al prefetto dalla data di comunicazione oppure dalla scadenza dei 30 giorni.
