Leggi il settimanale
Aggiornato alle ore 15:59
Cittadini

Quando si può impugnare una cartella esattoriale: ecco tutte le scadenze e come muoversi a seconda della contestazione ricevuta

Occhio alle tempistiche: ecco quali sono le situazioni contestabili dal contribuente

Cartelle esattoriali, da gennaio scatta il discarico automatico: ecco cosa cambia

La ricezione inattesa di una cartella esattoriale porta talvolta i contribuenti a temporeggiare, ma si tratta di certo dell’errore più grande: la prima e fondamentale linea di difesa contro una pretesa erariale non risiede in complesse strategie contabili, ma nel tempismo.

È consigliabile, pertanto, iniziare ad agire subito, specie se si ritiene di essere dalla parte del giusto, per cui bisogna in primis comprendere quanto tempo si ha a disposizione,secondo le leggi vigenti, per impugnare la contestazione. Il sistema normativo italiano prevede delle scadenze differenti l’una dall’altra, a seconda della natura del debito riportato nella cartella, ma c’è una cosa che accomuna tutti i casi, vale a dire l’inizio del conto alla rovescia a propria disposizione per contestare il contenuto della comunicazione.

Il termine per presentare ricorso scatta dal giorno in cui la cartella viene consegnata nelle mani del destinatario. Se il recapito avviene tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite messo, il giorno di partenza coincide con la data della firma di accettazione. Qualora in casa non ci sia nessuno, viene rilasciato un avviso di giacenza, che sposta un po’ più in là l’inizio del conto dei giorni a disposizione. Farà infatti fede il giorno del ritiro della raccomandata all’ufficio postale, ma occhio a non cullarsi sugli allori: trascorsi 10 giorni si concretizza la “compiuta giacenza” e la notifica si intende perfezionata anche se il destinatario non ha preso visione del contenuto né apposto la propria firma. Appurato ciò, si possono vedere le differenti tempistiche a seconda della contestazione.

Cosa accade in caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada? Se si vuole contestare la cartella relativa a una multa, uno dei casi più frequenti, si hanno due strade. Qualora si tratti di un atto derivante da un verbale originariamente mai notificato, né sul parabrezza dell’auto né a domicilio, il cittadino ha 30 giorni per impugnare l’atto davanti al giudice di pace. L’asse portante del ricorso (disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs. 150/2011) non risiede nel merito dell’infrazione, ma nella dimostrazione della falla procedurale: non avendo ricevuto la notifica preliminare nei termini di legge, la pretesa di pagamento riportata nella cartella non è legittima.

Se il cittadino ritiene di avere elementi a sufficienza per contestare dei difetti di forma insiti nella cartella stessa, ad esempio irregolarità procedurali o redazionali dell’atto esecutivo, i tempi di reazione si riducono a soli 20 giorni. In questo scenario si attiva lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) dinanzi al Tribunale. Qualunque sia il vizio di forma, come l’omessa indicazione del responsabile del procedimento d’iscrizione a ruolo, la mancanza della firma autografa o della firma digitale del responsabile dell’emissione o l’incompletezza dei dati identificativi, il tempismo resta l’arma principale di difesa.

Cosa cambia quando la cartella riguarda la mancata copertura di versamenti dovuti a Inps o premi assicurativi Inail? Qualora siano rilevabili vizi d’iscrizione a ruolo il tempo a disposizione è di 40 giorni. Uno dei casi più frequenti è l’intervenuta decadenza o prescrizione del credito: accade quando gli enti di previdenza attivano la procedura di riscossione oltre i confini temporali stabiliti dalle norme di legge. Il contribuente deve presentare ricorso presso il Tribunale del Lavoro territorialmente competente in base alla propria residenza.

Se si vuole impugnare la cartella per vizi formali (irregolarità nella notificazione, nella redazione o difetti di sottoscrizione), esattamente come accade per le multe, la scadenza diminuisce a 20 giorni.

Quando la cartella deriva da una contestazione relativa a imposte erariali o prelievi locali, dall’Irpef all’Iva, fino ad arrivare a Imu e Tari, il contribuente può avere fino a 60 giorni di tempo per presentare ricorso. Diversamente da quanto visto per le sanzioni stradali o i contributi previdenziali, la materia tributaria applica un principio di semplificazione procedurale sui termini: la scadenza rimane immutata indipendentemente dalla natura della contestazione sollevata dal contribuente. Che si intenda eccepire la prescrizione decennale del credito (un vizio di merito) oppure denunciare difetti di notificazione o di calcolo della cartella (vizi formali), la scadenza è fissata a 2 mesi.

Dell’impugnazione si occuperà la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, individuata in base alla sede dell’ufficio che ha emesso l’atto o dell’ente impositore locale. Sebbene 60 giorni per fare ricorso contro una cartella di pagamento possano sembrare molti, la gestione pratica della difesa nasconde ostacoli da non sottovalutare:

  • Difesa tecnica obbligatoria: fatta eccezione per le liti di modico valore (fino a 3.000 euro), l’assistenza di un difensore abilitato (avvocato, commercialista o tributarista) è necessaria per legge, altrimenti il ricorso è inammissibile;
  • Procedura telematica PTT: la notifica e il deposito degli atti avvengono digitalmente tramite il sistema informativo SIGIT. Un semplice errore informatico o l’invio dell’atto a una casella PEC errata possono invalidare la procedura.

L’unico “aiuto” per quanto concerne le scadenze riguarda la pausa estiva dei tribunali: dal 1° al 31 agosto il conteggio dei 60 giorni si “congela” e riprende a correre dal 1° settembre.

Commenti