A partire da oggi, 23 luglio, entra ufficialmente in vigore il nuovo modello dell'Agenzia delle Entrate per la comunicazione dello sconto in fattura e della cessione del credito relativi al Superbonus in relazione alle spese sostenute per il 2026. Questa novità, in applicazione al provvedimento approvato dal direttore dell'AdE lo scorso 17 luglio, rappresenta uno degli ultimi tasselli operativi per la gestione dell'agevolazione, ormai limitata a una platea fortemente ristretta di beneficiari: le opzioni alternative alla detrazione diretta, infatti, non sono più accessibili alla generalità dei contribuenti.
Da oggi, l'utilizzo del modello è limitato esclusivamente ai casi residuali previsti dalla legge: nello specifico, l'agevolazione riguarda gli interventi di efficientamento energetico o con finalità antisismiche effettuati su immobili compresi nei comuni del cratere sismico (terremoti del 2009 e del 2016-2017 in Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche). Per queste specifiche aree, la detrazione del Superbonus viene confermata al 110%. Le alternative alla detrazione fiscale diretta seguono le regole dell'art. 121 del Decreto Rilancio: da un lato c'è lo sconto in fattura, con cui le ditte anticipano la detrazione scalandola direttamente dal conto dei lavori (nei limiti del corrispettivo pattuito) per poi recuperarla come credito d'imposta, dall'altro lato troviamo la cessione del credito, che consente al contribuente di cedere la propria quota di detrazione a soggetti terzi, incluse le banche, per ottenere liquidità immediata.
Trattandosi di un regime fiscale agevolato molto generoso, i controlli per il 2026 restano massimi. Per procedere, è indispensabile ottenere innanzitutto il visto di conformità, un documento rilasciato da intermediari fiscali (commercialisti o CAF) che attesta la regolarità formale della pratica. In secondo luogo, serve l'asseverazione di un tecnico specializzato che documenti il rispetto dei requisiti energetici e strutturali, nonché la correttezza dei prezzi applicati. All'interno del modulo di asseverazione, altro particolare estremamente rilevante, deve essere chiaramente dichiarata l'esistenza della polizza RC professionale del tecnico stesso.
La pratica va trasmessa all'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, accedendo ai canali web dell'area riservata.
Se i lavori riguardano le parti comuni di un condominio, l'invio può essere curato direttamente dall'amministratore o da un condomino designato, oltre che dall'intermediario fiscale: in questo caso, il professionista incaricato del visto conserva comunque l'obbligo di controllare e convalidare in anticipo sia i dati fiscali che le asseverazioni dei tecnici. Per non perdere l'agevolazione relativa agli interventi effettuati nell'anno in corso c'è una data di scadenza tassativa: la comunicazione va infatti inviata entro il 16 marzo 2027.
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