Lo Stato non può mettere becco su come la Chiesa spende i soldi dell’8 per mille. Lo dice per la prima volta una sentenza delle Sezioni unite civili della Cassazione che demolisce quel che resta del processo a Sassari al vescovo di Ozieri Corrado Melis e a Tonino Becciu, fratello del cardinale Angelo Becciu - il cui procedimento pieno di omissis e di forzature in Vaticano si è arenato e rischia seriamente l’annullamento - accusati di aver gestito «per fini privati» i proventi destinati alla diocesi sarda, anche se i due hanno già documentato le opere meritorie realizzate anche grazie a una donazione «personale» dello stesso monsignor Becciu. La hybris della magistratura, nel suo ennesimo afflato di onnipotenza giuridica, era arrivata a teorizzare che il vescovo è un «pubblico ufficiale» e che la Santa sede deve spiegare come ha spesi i soldi ricevuti secondo il Concordato per inseguire chissà quali principi di finanza pubblica e non la morale cattolica che privilegia il riserbo.
La sentenza fa riferimento alla vicenda di monsignor Francesco Miccichè della diocesi di Trapani, a cui lo Stato aveva chiesto la condanna in solido al risarcimento di un presunto danno erariale per 403mila euro e spicci. Secondo la Guardia di finanza chi operava sui conti correnti della diocesi avrebbe distratto le somme erogate alla Chiesa cattolica «quale quota dell’otto per mille del gettito Irpef ai sensi dell’articolo 47 della legge n. 222/1985» che ha interpretato i Patti Lateranensi firmati il 15 novembre 1984. Ma per la Cassazione la Corte di conti siciliana invocata dai pm «non ha giurisdizione nei confronti delle diocesi e dei vescovi», ai sensi dell’articolo 7 della Costituzione: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Al Giornale l’ordinario di Diritto ecclesiastico all’Alma Mater di Bologna Geraldina Boni l’aveva già spiegato: «Il finanziamento alla Chiesa non è un regalo o una donazione», meno che mai «un privilegio confessionale» ma piuttosto «rende concretamente fruibile il diritto di libertà religiosa e l’appagamento di un’esigenza che lo Stato non può soddisfare». Un messaggio che la sentenza 24778/2026 ha tradotto in giuridichese: «La gestione delle somme assegnate alla Chiesa resti confinata nell’ordinamento canonico». Un macigno sulle pretese della Procura di Sassari di cui i giudici, all’udienza del prossimo 14 ottobre, non potranno che prendere atto.
