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Autovelox, se non segnalato dopo gli incroci la multa non è valida

È accaduto a un automobilista di Pordenone che, dopo essere stato sconfitto in primo e in secondo grado, si è rivolto alla Cassazione. Che l'ha premiato azzerando la multa per eccesso di velocità

Autovelox, se non segnalato dopo gli incroci la multa non è valida

La validità dell'autovelox può dipendere dalla sua posizione. O, almeno, in alcuni casi, potrebbe renderlo inutile. Specie se di mezzo c'è un incrocio. Come è accaduto a un automobilista di Pordenone, a cui la Cassazione ha azzerato un verbale redatto dalla Polizia del territorio friulano. Secondo quanto riportato da Il Tempo, che ha raccontato la vicenda dell'uomo, se dopo l'intersezione stradale non è riproposto il segnale che preannuncia la presenza del rilevatore elettronico, è da considerare non valida la multa comminata per eccesso di velocità.

La vicenda di Pordenone

Nonostante le sconfitte in primo e in secondo grado, il conducente friulano avrebbe infatti battuto, di nuovo, sull'illegittimità della multa, ponendo in evidenza la mancata ripetizione della prevista segnaletica stradale. E cioè quella che avvisa gli automobilisti della presenza dell'autovelox. L'uomo avrebbe spiegato, infatti, che nel tratto percorso che intercorreva tra il posizionamento del segnale e la postazione mobile di controllo della velocità sarebbero poste diverse intersezioni con altre strade. E nessun avviso. Dettaglio importante, che avrebbe spinto i giudici a dare ragione al guidaotre, ribaltando completamente le decisoni di Giudice di pace prima e del Tribunale poi.

I motivi della Cassazione

I Giudici della Cassazione, togliendo, di fatto, la multa all'autista hanno spiegato che, come previsto dal Codice della strada, "i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione" e "la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l'intersezione viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito segnale". E così, partendo da questa premessa, si deduce, almeno secondo i magistrati, che la contestazione del conducente friulano è fondata. Soprattutto a causa di questa omissione, ritenuta decisiva dai giudici.

Che aggiungono la necessità "che non vi siano intersezioni stradali tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento della velocità". Altrimenti dovrebbe essere necessaria l'obbligatorietà della "ripetizione dell'avviso" agli automobilisti.

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