Cronache

Se la moglie riga l'auto del marito non c'è reato

Screzi tra moglie e marito? Una sentenza della Corte di Cassazione difende quelle donne che hanno reagito troppo violentemente alle liti in famiglia

Se la moglie riga l'auto del marito non c'è reato

"L'amore è eterno finché dura" così dicono. Ma ciò che non viene specificato è cosa accade dopo. L'astio e il rancore si trasformano in gesti che dovrebbero essere evitati tra moglie e marito.

Alcuni ricadono sotto la voce di maltrattamenti in famiglia: ai sensi dell'articolo 572 del codice penale, come spiega lo Studio Cataldi, "perché ci sia reato, infatti, è innanzitutto necessario che un componente della famiglia ponga in essere nei confronti di uno o più altri delle condotte lesive fisicamente o psicologicamente, tanto da generare delle sofferenze morali. Tali condotte, poi, devono essere poste in essere continuativamente. È chiaro, quindi, che non possono essere reputati maltrattamenti in famiglia dei semplici gesti di "stizza" che un componente della coppia compie per rancore nei confronti dell'altro".

Questi gesti di stizza sono strumenti spesso utilizzati dalle mogli per colpire. Ma nessun marito può impugnarli. Esiste infatti, come ci ricorda lo Studio Cataldi, "una sentenza della Corte di Cassazione, (la numero 34197 del 1° agosto 2014) ad esempio, ha escluso la responsabilità penale di una donna che aveva tagliato i vestiti del marito e aveva rigato la sua auto per vendicarsi dei comportamenti dell'uomo: simili gesti non possono essere reputati maltrattamenti in famiglia. In quella sede la Cassazione aveva infatti rilevato che dal testo dell'articolo 572 del codice penale emerge chiaramente che tale fattispecie richiede delle condotte più lesive di quelle contestate che, per quanto fastidiose, non erano andate oltre una 'obiettiva attitudine a portare ad una, pur comprensibile ma non penalmente rilevante, condizione di stizza'".

A causa al rapporto di coniugio, la condotta non poteva essere punita ai sensi dell'articolo 649 del codice penale.

Al massimo poteva essere chiamato in causa il reato di danneggiamento (all'epoca ancora non depenalizzato).

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