Selfie con l'amante, non basta per l'addebito della separazione

Lo ha stabilito la Corte d’appello dell’Aquila con la sentenza 2060

Selfie con l'amante, non basta per l'addebito della separazione

Il selfie non è sufficiente per dimostrare un adulterio.

La Corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza 2060, ha confermato quanto stabilito nel primo grado di giudizio dal Tribunale di Pescara che non aveva riconosciuto, in un causa di addebito della separazione, la richiesta fatta dal marito nei confronti della coniuge la quale, a suo avviso, lo aveva tradito portando portando come dimostrazione i numerosi selfie e le foto ambigue che la donna e il presunte amante si erano fatte.

Per il giudice di secondo grado, difatti, se le foto non ritraggono atteggiamenti intimi in grado di dimostrare la particolare vicinanza tra le parti, non possono essere ritenute una prova della relazione extraconiugale. Pertanto, con questa decisione la Corte di Appello dell'Aquila si è allineata all'orientamento giurisprudenziale per cui, in caso di addebito di separazione, la rilevanza del tradimento è tale solo se si dimostra l'effettivo nesso con la crisi coniugale. I selfie, dunque, anche se il presunto amante venisse ritratto a dorso nudo nel letto, non sono bastevoli come prova perché non dimostrano il rapporto intimo di chi la scattato la foto con la persona ritratta.

Sil caso specifico è possibile che ora il procedimento vada in Cassazione. La Corte, però, già in passato si è più volte pronunciata sulla rilevanza delle fotografie pubblicate su social nelle cause di addebito della separazione mantenendo l'impostazione della non sufficienza a dimostrazione del tradimento per l'addebito della separazione.

Diverso il discorso, invece, relativamente all'illecito civile in cui si incorre nel caso in cui, ad esempio, si cambi il proprio profilo sociale da "sposato" a "separato" quando ancora sia in corso la causa perché tale atteggiamento lede pubblicamente la dignità e reputazione dell'altra parte, come evidenziato dalla sentenza 2643 del Tribunale di Torre Annunziata del 24 ottobre 2016. In quel caso ne potrebbe derivare una richiesta di risarcimento per danni non patrimoniali in base all’articolo 2059 del Codice civile.

Nessuna richiesta di addebito di separazione può essere fatta se il tradimento risulti reciproco, come accaduto nel caso di una coppia in provincia di Cosenza dove i due coniugi avevano scoperte rispettivi adulteri dell'altra parte sul profilo social.

In quel caso l'obbligo di fedeltà risultava violato da entrambi e così, nessuno poteva imputare alla controparte la causa della fine del rapporto, come stabilito dalla Corte d’appello di Catanzaro, nella sentenza 53 del 2 dicembre 2019.

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