Nei confronti di chi va elevato il protesto nel caso in cui un assegno tratto sul conto corrente condominiale ed emesso dall'amministratore rimanga insoluto?Al quesito ha risposto la Cassazione, la quale ha precisato che «il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza». In particolare a parere dei giudici «ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto».
Precisato che nello stesso senso, appena qualche mese prima, si era pronunciato anche l'Arbitro bancario e finanziario sottolineando che nell'ipotesi contraria in cui il suddetto rapporto di rappresentanza fosse stato esplicitato, destinatario del protesto sarebbe dovuto essere il condominio si può allora ritenere che nel caso di un assegno bancario sottoscritto dall'amministratore (rappresentante) e tratto su un conto corrente intestato al condominio (rappresentato), il protesto andrà elevato in capo al medesimo amministratore se nell'assegno non vi siano elementi tali da far comprendere il rapporto di rappresentanza; andrà invece elevato in capo al condominio ove tali elementi sussistano.* presidente Centro studi Confedilizia- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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