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Governo

Mafia e terrorismo, l’Antimafia potrà intervenire anche sui minori

Il Consiglio dei ministri approva il decreto Giustizia. I poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo vengono estesi anche ai procedimenti che riguardano minorenni

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Anche i procedimenti a carico di minorenni entrano espressamente nell’ambito di intervento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge in materia di giustizia che interviene sull’articolo 371-bis del codice di procedura penale, chiarendo che i poteri di impulso, coordinamento e collaborazione attribuiti al vertice della Dna possono essere esercitati anche quando il procedimento riguarda un indagato o un imputato minorenne. In questi casi, le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo saranno esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Lo scopo è evitare che la particolare competenza della giustizia minorile possa determinare una frattura nel coordinamento di indagini relative a fatti di criminalità organizzata o terrorismo che, per natura e complessità, possono coinvolgere contemporaneamente più uffici giudiziari e soggetti maggiorenni e minorenni. L’intervento non introduce una disciplina speciale in materia di intercettazioni. Anche nei procedimenti penali minorili questo strumento investigativo può essere utilizzato quando ricorrono i presupposti e i limiti previsti dal codice di procedura penale. La novità riguarda dunque il livello di coordinamento dell’attività investigativa, nei procedimenti per i reati rientranti nelle competenze antimafia e antiterrorismo, le procure minorili potranno beneficiare in maniera esplicita del raccordo con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle competenze maturate nelle indagini di maggiore complessità. Il decreto consente inoltre, nei casi previsti, di avvalersi del supporto di magistrati appartenenti alla Dna, alle direzioni distrettuali antimafia e agli uffici delle procure distrettuali specializzati nella trattazione dei procedimenti in materia di terrorismo, anche internazionale. Il riferimento è ai delitti indicati dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. La disposizione ha soprattutto una funzione di chiarimento normativo. Secondo la relazione illustrativa, infatti, l’estensione di questi poteri ai procedimenti minorili era già ricavabile in via interpretativa dalla disciplina vigente. Il governo ha però scelto di renderla espressa, così da eliminare possibili incertezze applicative e impedire che la minore età di uno degli indagati possa ostacolare l’impiego degli ordinari strumenti di coordinamento tra uffici giudiziari. Alla base dell’intervento, il decreto richiama la “straordinaria necessità e urgenza” determinata dalla crescente rilevanza del coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave. In parallelo viene modificata anche la disciplina delle applicazioni prevista dal Codice antimafia, così da consentire l’impiego di magistrati con specifiche competenze anche nei procedimenti di competenza delle procure minorili. Il risultato è un raccordo più strutturato tra giustizia minorile e sistema antimafia e antiterrorismo: resta ferma l’autonomia della procura minorile, ma nei procedimenti più complessi potranno essere utilizzati senza incertezze gli strumenti di coordinamento, circolazione delle informazioni e supporto specialistico previsti per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo.

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