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Immobili categoria D e la stima diretta

La stima diretta conseguente all’effettivo sopralluogo all’immobile consente di «appurarne caratteristiche e qualità», oltre che di «osservare le disposizioni di legge e di prassi amministrativa, per una determinazione della valutazione finale quale risultato dell'esame dell'intero compendio produttivo nella sua interezza». La mancata adozione, pertanto, del metodo della stima diretta nonché la mancanza del predetto sopralluogo «invalidano ab origine ed in modo insanabile» l’attività posta in essere dall’Agenzia del territorio».
È quanto ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Bari, con sentenza n. 184 dell'8.6.'11, accogliendo, così, il ricorso di una società, proprietaria di un immobile, del quale la predetta Agenzia aveva variato, d’ufficio, il classamento con passaggio dalla categoria catastale «C/2 (magazzini e locali di deposito) alla più onerosa categoria D/8 (capannoni ad uso deposito e commerciale)», senza aver dato prova però, nel corso del giudizio, di aver osservato l’art. 30, d.p.r. n. 1142/'49, che impone, per gli immobili a destinazione speciale (quali, appunto, quelli appartenenti alla categoria D), l’applicazione del metodo della stima diretta.

Nel caso di specie, in particolare, il suddetto passaggio non era stato «affatto motivato né giustificato», giacché non risultavano riportate «le reali caratteristiche, anche costruttive e strutturali dell’immobile» in questione.
*Presidente di Confedilizia

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