Politica

Intercettazioni, ecco come cambia la legge

da Milano

Oggi in Consiglio dei ministri verrà presentata la nuova bozza dela legge sulle intercettazioni. Due le modifiche rispetto alla versione precedente. Le intercettazioni potranno durare più di tre mesi anche per i reati di terrorismo, oltre che per quelli di mafia e minacce a mezzo telefono. L’altra novità rilevante riguarda la tutela delle persone sotto controllo: a meno che non si tratti di reati gravissimi quali ad esempio mafia, terrorismo e pedofilia, le persone intercettate, ma che non risultano indagate, dovranno essere avvisate di essere sotto controllo. I non indagati potranno ottenere copia delle registrazioni dei colloqui che li riguardano e chiederne l’eventuale distruzione qualora risultino «irrilevanti ai fini investigativi».
La nuova bozza di provvedimento comprende l’obbligo di astenersi dalle udienze per il magistrato che «rilascia dichiarazioni sul procedimento che gli è stato affidato». Il pm che rivela il contenuto di atti coperti dal segreto di ufficio verrà sostituito. I pubblici ufficiali che rivelano il contenuto delle intercettazioni rischiano il carcere da 1 a 4 anni. Viene proibito anche il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti: gli avvocati difensori potranno solo prenderne visione e ascoltare. I giornalisti che pubblicano il contenuto di intercettazioni coperte da segreto non rischiano più il carcere, come peraltro previsto in una prima bozza, ma solo ammende più salate: da 500 a mille euro anzichè dai 51 ai 258 euro previsti attualmente dal codice. Scompare anche la facoltà di sospensione dalla professione per tre mesi.
La bozza prevede anche l’istituzione di una nuova figura, quella del funzionario «responsabile del servizio intercettazione», che sarà designato dal procuratore della Repubblica ed avrà il compito di tenere il registro riservato delle intercettazioni e l’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

Il verbale dovrà contenere l'indicazione degli estremi del decreto con il quale è stata disposta l’intercettazione, le modalità di registrazione, il giorno e l’ora in cui è cominciata ed è finita, così come dovranno essere annotati anche «cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonchè i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione».

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