Arrivano le motivazioni del Tribunale del riesame di Roma che aveva negato gli arresti domiciliari al mandante reo confesso dell’attentato a Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola. Motivazioni che sottolineano l’inattendibilità del faccendiere: diverse, infatti, le bugie che avrebbe detto in sede di interrogatorio. Secondo il Tribunale, Lavitola avrebbe sfruttato la relazione di fiducia con Ranucci per avvicinarsi ulteriormente al giornalista dopo l’attentato. A pagina 20 i giudici richiamano l’ipotesi secondo cui Lavitola avrebbe cercato di convincere Ranucci a seguire determinate piste investigative. In questa prospettiva, l’autore dell’intimidazione avrebbe provato ad assumere anche il ruolo di persona informata, in grado di suggerire spiegazioni e possibili responsabili. Si delineerebbe così un meccanismo ben definito: creare una situazione di pericolo e poi presentarsi come interlocutore. Il Tribunale considera questo comportamento coerente con l’ipotesi accusatoria, secondo cui il movente di Lavitola fosse di tipo politico. Il provvedimento richiama conversazioni e contatti nei quali Lavitola avrebbe prospettato piste
alternative rispetto alla propria responsabilità. Secondo i giudici, queste iniziative avrebbero potuto contribuire a orientare l’attenzione verso altri soggetti. L’ordinanza descrive un comportamento che non si sarebbe esaurito nella fase preparatoria dell’attentato, ma sarebbe proseguito anche successivamente. La vicinanza con Ranucci avrebbe rappresentato, secondo questa lettura, uno strumento per acquisire informazioni sull’evoluzione delle indagini e influenzare la percezione dell’accaduto. A pagina 16 c’è un passaggio che riguarda il legame tra Ranucci e Lavitola. La presidente del collegio Annalisa Pacifici scrive: «Un legame ben lumeggiato dal Gip che non richiede altra considerazione in questa sede». Parole che inevitabilmente rimandano allo scenario investigativo che cerca di far luce sul legame tra vittima e mandante dell’attentato. Il rapporto Ranucci-Lavitola è citato nelle 31 pagine del Riesame come un rapporto «confidenziale e solido».
Nel rigetto della richiesta di scarcerazione i giudici evidenziano due elementi: l’inquinamento probatorio e il pericolo di fuga. Sul primo punto, i giudici ricordano i contatti tra Lavitola e il giornalista di Report Daniele Autieri, inquadrandoli nell’ambito di un’operazione di depistaggio
del faccendiere che ipotizzava la mano dei servizi segreti israeliani dietro la bomba. Sul pericolo di fuga, i giudici fanno riferimento agli affari di Lavitola in Africa, intravedo la possibilità di trasferirsi fuori continente. Lavitola non convince i magistrati su due punti: movente e mandato dato a Clesio Tavares. Il movente resta l’operazione per lanciare la candidatura di Sigfrido Ranucci a colpi di attentati e pagine sui quotidiani: «Nella prospettiva di Lavitola, l’azione delittuosa era funzionale a garantire al giornalista una rilevante esposizione mediatica idoneo a metterlo a riparo da iniziative volte a escluderlo dalla conduzione del programma Report e contemporaneamente garantire una visibilità che potesse trasformarsi agevolmente in ampio consenso elettorale». Non convince anche il racconto sulle indicazioni date a Clesio per compiere l’attentato. Lavitola ha cambiato due volte versioni. In una circostanza ha parlato di mandato circoscritto, riferendo dei colpi di pistola. Nel secondo interrogatorio si è assunto la responsabilità dell’azione. A un anno da quella «bomba d’amore», però, da Ranucci nessuna parola contro il mandante.
