Con riferimento all'articolo apparso il 5/4/2006 su «Il Giornale» (edizione di Genova) dal titolo «Quei massaggiatori molto poco sportivi», si rileva che lo stesso dà un'informazione non completa. Infatti, anche attraverso l'utilizzo in modo ambiguo dei titoli, può essere data ai lettori l'impressione che alcune informazioni o posizioni fornite da una parte interessata siano già assunte quale verità inconfutabile.
In primo luogo si sottolinea che la Provincia non ha né organizzato, né promosso corsi di massaggiatore sportivo. Tanto è vero che nessun corso di tale tipologia è presente nell'offerta finanziata con fondi pubblici.
La Provincia invece, su precisa indicazione della Regione Liguria, ha reso noto, attraverso le proprie disposizioni annuali in materia, che la formazione di alcune figure professionali regolate da leggi specifiche (tra cui quelle di ambito sportivo, come previsto dalla L.R. 6/02) non viene finanziata con fondi pubblici, in quanto non prioritaria rispetto alla programmazione provinciale o non coerente con le risorse finanziarie disponibili. Pertanto tali figure possono essere formate con l'istituto del riconoscimento ex art. 41 della L.R. 52/93, che si riferisce al singolo corso e non comporta oneri per l'ente pubblico (ciò è tra l'altro positivo in una fase di notevole difficoltà per i bilanci degli enti locali).
Rispetto agli importi dei corsi riconosciuti, si rileva che il relativo costo ora/allievo è pari a euro 6,66 per il corso in sanatoria, ed euro 4,72 per il corso a regime. Rispetto agli usuali parametri previsti per i corsi di Formazione Professionale si collocano ai livelli più bassi.
Del resto la Provincia di Imperia ha da tempo riconosciuto analoghi corsi per importi di poco inferiori. Riguardo ai rilievi sulla validità finale del corso, si evidenzia che la Provincia ha riconosciuto tali attività applicando le vigenti norme emanate dalla Regione Liguria. In particolare l'art. 34 della L.R. n. 6/2002 disciplina i corsi di formazione per massaggiatore sportivo.
Come previsto dal comma 1 del predetto art. 34 la Giunta Regionale con delibera n. 1413 del 14/11/2003 (adottata anch'essa nella precedente legislatura regionale), ha emanato successivamente gli indirizzi per i contenuti minimi dei corsi e ha definito la figura professionale del massaggiatore sportivo, precisando che lo stesso non deve effettuare prestazioni aventi finalità di carattere terapeutico. Quindi la Regione ha definito con chiarezza il profilo del massaggiatore sportivo ed il percorso di formazione che si chiude con il rilascio dell'attestato di massaggiatore. Rispetto al codice Istat di corrispondenza, non si può che prendere atto della precisa indicazione della Regione, la quale agisce nell'ambito della sua competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale.
Si ribadisce infine che i suddetti atti della Regione Liguria risultano pienamente validi. In particolare la L.R. 6/02 non è stata oggetto di ricorso costituzionale da parte del Governo, come avvenuto invece per altre norme regionali.
Da ciò consegue che, a fronte dell'istanza presentata da Ecipa, il riconoscimento da parte della Provincia era un atto dovuto, in quanto il corso è stato progettato in conformità alla già citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1413 del 14/11/2003.
Infine, la Regione Liguria di recente ha comunicato che la qualifica di massaggiatore sportivo è in corso di inserimento nel repertorio regionale delle qualifiche.
Da tutto quanto sopra esposto, risulta definito quali siano in Regione Liguria le caratteristiche del massaggiatore sportivo ed i percorsi formativi per acquisire tale professionalità.
Roberto Dasso
Direttore Area Formazione e Istruzione
della Provincia di Genova
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