Legge sull’appello, nuovo sì della Camera

Marianna Bartoccelli

da Roma

Immediata la risposta della Camera al rinvio della legge sull’inappellabilità voluto dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Con 271 si e 195 no, è stata riapprovata la legge con le modifiche necessarie a eliminare qualunque ipotesi di incostituzionalità, così come chiesto da Ciampi e adesso la parola passa al Senato. Il voto finale dovrebbe arrivare prima della prossima settimana, quando si scioglieranno le Camere.
Non tutti i rilievi posti dal capo dello Stato sono stati accolti. In particolare quello che evidenzia una disparità tra le parti processuali dovuta al fatto che al Pm viene sottratta la possibilità di proporre appello alle sentenze di proscioglimento. Rimane intatto il principio che non sarà possibile l'appello per i pubblici ministeri a fronte di sentenze che, al termine del giudizio di primo grado, si siano concluse con il proscioglimento (anche per prescrizione, amnistia o improcedibilità dell'azione penale) o con l'assoluzione. L’emendamento che serve a rispondere ai dubbi del presidente Ciampi prevede che le parti si potranno rivolgere alla Cassazione anche quando ritengono che non sia stata acquisita una prova decisiva, emersa nel corso del dibattimento a carico dell'imputato. In questo caso il pm potrà proporre l'appello della sentenza, ma sarà il giudice a doverne stabilire l'ammissibilità. Nel caso in cui l'istanza sia dichiarata inammissibile, il pubblico ministero avrà 45 giorni di tempo per presentare ricorso in Cassazione.
Da parte sua il pubblico ministero, al termine delle indagini, dovrà formulare la richiesta di archiviazione quando la Cassazione si sarà pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e successivamente non sono stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell'indagato.
A differenza della prima versione le nuove norme prevedono che il pubblico ministero possa ricorrere in appello contro le sentenze di parziale assoluzione, nel caso in cui un imputato accusato di due reati sia stato condannato per uno di essi e assolto per l'altro. Contro le sentenze di proscioglimento le parti offese potranno costituirsi nel giudizio di appello solo ai fini civilistici del risarcimento del danno. Alla suprema Corte si può ricorrere inoltre nel caso in cui si ritenga che la sentenza emessa dai giudici abbia una motivazione manifestamente illogica, sia carente di motivazione o questa sia «contraddittoria». Tali «lacune» devono risultare o dallo stesso testo della motivazione «ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame». Ritornano al grado d'appello i procedimenti annullati dalla Cassazione solo per la rideterminazione della pena o per una nuova valutazione sulle misure di sicurezza stabilite dai giudici di merito.
Il disegno di legge è stato già calendarizzato nei lavori dell'aula del Senato per martedì 7.
Il dibattito di ieri alla Camera è stato teatro anche di una durissima polemica tra l’opposizione e il deputato di Forza Italia Cesare Previti, che ha reagito per rispondere ad alcune «insinuazioni» della sinistra difendendo la sua posizione: «Questa legge non mi riguarda, e lo so io che conosco il mio ricorso. Sono chiamato in causa per una legge che è giusta, sacrosanta e non mi riguarda». Da parte sua l’opposizione ha continuato ad affermare che le modifiche apportate non rispondono alle richieste di Ciampi. «È migliorata sulla competenza della Cassazione e sulle facoltà delle parti civili. Ma la maggioranza si è rifiutata di confrontarsi con quell'eccesso di asimmetria tra pubblico ministero e imputato che, in una riforma disorganica, Ciampi ha denunciato alle Camere», ha ribattuto Pierluigi Mantini della Margherita.

Opposto il parere di Isabella Bertolini, vicecapogruppo di Fi alla Camera: «La legge risponde ai rilievi del capo dello Stato ed è espressione di un nuovo asse di civiltà giuridica, che esiste in tante altre grandi democrazie occidentali».

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