La Consulta boccia i ricorsi delle regioni sulla scuola: "Riorganizzazione competenza dello Stato"

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondati i ricorsi presentati da Toscana, Emilia-Romagna e Puglia contro la legge di bilancio 2023

La Consulta boccia i ricorsi delle regioni sulla scuola: "Riorganizzazione competenza dello Stato"
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La Consulta ha dichiarato non fondati i ricorsi di Toscana, Emilia-Romagna e Puglia contro la legge di bilancio 2023 (197/2022) che stabilisce la definizione dell'organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA. Nonostante interferiscano "con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico", per la Corte Costituzionale le norme censurate dalle Regioni "si fondano però, in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale", quali, in particolare, "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato" e "norme generali sull'istruzione", di cui all'art. 117, secondo comma, lettere g) e n), Cost.

La sentenza n. 223 del 2023 depositata oggi ha invece accolto medesimi ricorsi in relazione all'art. 1, comma 558, terzo periodo, della suddetta legge, dichiarando illegittima dal punto di vista costituzionale la mancata previsione dell'acquisizione del parere delle regioni in ordine all'adozione del decreto statale che ripartisce il fondo previsto da tale disposizione. La Consulta ha evidenziato che nessun contenuto delle disposizioni impugnate comporta "l'effetto di imporre la soppressione di scuole, intese come luoghi dove si svolge l'attività didattica ed educativa, distribuiti sul territorio regionale".

Ciò in quanto, si legge ancora, "senza in alcun modo incidere sulla concreta possibilità per le regioni di localizzare gli edifici scolastici ove collocare le istituzioni autonome o i relativi plessi, le previsioni impugnate ridefiniscono la consistenza del contingente organico" dei dirigenti scolastici e dei Dsga. Da questo punto di vista la nuova normativa non determina neanche una diminuzione del numero complessivo di dirigenti assegnato a ciascuna delle regioni ricorrenti, almeno nel primo anno di applicazione, anzi aumentando di qualche unità: "Precludendo il ricorso all'istituto della reggenza, diminuisce invece il numero delle istituzioni scolastiche autonome, inducendo alcuni accorpamenti di plessi con le stesse, per cui i primi si configureranno quali sedi distaccate delle seconde".

La Consulta ha sottolineato che le leggi dello Stato si pongono l'obiettivo di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e sono dirette a rendere il sistema più efficiente e più efficace. Tramite il criterio della popolazione, la normativa"evita infatti gli effetti negativi, incrementati anche dal calo demografico, dell'eccessiva parcellizzazione delle istituzioni scolastiche; supera l'istituto della reggenza e le relative esternalità non positive (precarietà e duplicazioni di adempimenti); mantiene i risparmi che saranno realizzati in virtù di questa evoluzione all'interno del sistema dell'istruzione, dedicandoli a finalità meritorie". Ma non solo.

La Consulta ha precisato che la piena realizzazione degli obiettivi della riforma prevede"che la leale collaborazione sia intesa nel significato sostanziale, più volte specificato da questa Corte", di una responsabilità diffusa in vista della "doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività" e nello stesso senso evitando l'arroccamento in letture rigide delle competenze e dei relativi raccordi.

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