da Roma
Due norme del codice penale contro, sullomicidio del consenziente e sullaiuto al suicidio. Una convenzione internazionale, quella di Oviedo e le nostre norme sul consenso informato, a favore. Il professor Fabrizio Ramacci, ordinario di Diritto penale alla «Sapienza» di Roma, guarda da giurista alla morte di Piergiorgio Welby.
Professore, come giudica quel che è successo?
«La situazione è problematica e rischia di essere risolta ideologicamente, piuttosto che in altro modo. Per questo servono regole certe che in Italia ancora non ci sono».
Per il medico non è stata eutanasia, si è staccato il ventilatore artificiale e praticata la sedazione. Ci saranno conseguenze penali?
«Perlomeno, ci sarà unindagine per accertare i fatti. Quello che mi descrive sembra un intervento attivo che contrasta con il codice penale. Non ci si è limitati ad eliminare il sostegno respiratorio, ma si è somministrato un cocktail farmacologico. Si può obiettare che la sedazione non era diretta a causare la morte, ma solo ad evitare al paziente il dolore, le conseguenze del distacco del respiratore. La morte sarebbe stata allora un effetto secondario. È un caso emblematico in cui si scontrano rispetto della volontà del paziente e tutela della vita. Bisogna vedere quali delle due ricorre concretamente, nei fatti».
Per il Consiglio superiore della Sanità non cera accanimento terapeutico
«Se si esclude laccanimento terapeutico non resterebbe che lomicidio del consenziente. Larticolo 579 del codice penale dice che chiunque cagiona la morte di un uomo con il consenso di lui, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni. E quello successivo parla dellaiuto al suicidio che prevede da 5 a 12 anni».
Per lei è stato omicidio del consenziente?
«No, perché ritengo che lintervento medico sia stato lecito in quanto atto terapeutico. Ma io non so se Welby era in una situazione di morte irreversibile, né quanto vita gli restava. Il punto è: se il nostro sistema riconosce il consenso informato del paziente alle cure, questo principio deve essere ammesso fino in fondo. In questo caso il consenso ad interrompere delle cure sproporzionate cera, addirittura cera una richiesta di aiuto a morire».
Il Tribunale civile ha riconosciuto il diritto a staccare la spina ma ha denunciato un vuoto legislativo.
«Cè però la Convenzione di Oviedo, ratificata nel 2001, secondo la quale i desideri espressi in precedenza sui trattamenti sanitari futuri devono essere presi in considerazione al momento in cui le condizioni si realizzano. E la domanda è: tra le norme penali citate e queste quali sono inderogabili per lordine pubblico, perché non mettono a rischio la collettività?».
Lei come risponde?
«Che si devono mettere insieme cose non tanto distanti che già abbiamo nellordinamento. Anche la Chiesa da oltre 50 anni distingue tra eutanasia ed accanimento terapeutico ed è contraria alluso di mezzi sproporzionati per tenere in vita un paziente. Al cattolico non è richiesto latto eroico, ma il rispetto dei limiti naturali».
Qual è, per lei, la strada da seguire?
«Quella del Belgio e dellOlanda, dove cè la possibilità di assistenza al suicidio o di interruzione del sostegno artificiale su richiesta del malato e da parte del medico curante. Tutto questo può essere fatto anche da noi, ma con precise garanzie».