In tema di accertamento tributario, vorrei oggi soffermarmi su che cosa si intende per «gravi» incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli accertati attraverso lo strumento degli studi di settore. Appare infatti evidente che l'amministrazione finanziaria, nellintento di agire preventivamente per contrastare, scongiurare o quanto meno ridurre la nota piaga dell'evasione fiscale di piccole, medie e grandi imprese (con volume d'affari inferiore a 10 miliardi di vecchie lire), ricorre ormai costantemente all'accertamento fondato sugli studi di settore, tanto da farne un uso quasi indiscriminato per mancanza di rispetto delle regole sul requisito della gravità.
In mancanza di detto requisito, invece, secondo quanto anche recentemente statuito dalla sentenza n. 60 del 18 aprile 2005 della sez. 8ª della Commissione Provinciale di Milano, l'accertamento deve considerarsi illegittimo per insufficiente motivazione. Il medesimo collegio giudicante ha precisato che l'incongruenza, e cioè la differenza tra i due valori dichiarati e accertati, per essere «grave» non può essere inferiore al 25-30 per cento. Ne consegue che che l'utilizzo dello strumento presuntivo in questione - gli studi di settore - non trova alcuna valenza giuridica qualora la differenza tra ricavi dichiarati e quelli accertati non sia così evidente.
Che cosa invece avviene nella maggior parte dei casi? In sede di verifica, l'Ufficio accertatore, dopo aver proceduto al controllo, anche parziale, della posizione fiscale del contribuente per l'annualità presa in esame, e dopo aver utilizzato gli elementi rilevati nel contraddittorio col contribuente, procede alla rideterminazione dei ricavi, in contrapposizione a quelli dichiarati, applicando sul costo del venduto delle merci la percentuale di ricarico medio ponderato calcolata sulla base di parametri quasi sempre non corrispondenti alla realtà economica gestionale dell'impresa.
Così operando, il controllo fiscale dell'Ufficio si conclude con l'accertamento di un «illogico» maggior reddito imponibile assolutamente non condivisibile né accettabile.
Nella motivazione del successivo provvedimento di accertamento l'Ufficio solitamente cita il Dpr n. 600/73 (accertamento analitico - presuntivo) evidenziando che «l'ammontare dei compensi dichiarati è inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore», in base al decreto legislativo 331/1993 e aggiunge che «i maggiori ricavi determinati presuntivamente sono rilevanti ai sensi del citato decreto, ai fini dell'accertamento delle imposte sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto nonché delle imposte e contributi se dovuti». Attenzione, però: il decreto stabilisce che «gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto 600/73 nonché l'art. 54 del decreto istitutivo dell'Iva, possono essere fondati anche sulla esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati come sopra».
Quest'ultima norma impone quindi che nell'avviso di accertamento venga evidenziata, tra gli altri motivi, l'esistenza di «gravi» incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli rielaborati attraverso l'attuazione del meccanismo degli studi di settore. In conclusione, il risultato dell'Ufficio impositore, conseguito con l'ausilio dello strumento degli studi di settore, non è sufficiente a vincere la presunzione posta dagli studi stessi per mancanza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, se le differenze emerse dallo studio applicato risultano essere minime.
Gli elementi raccolti attraverso questa procedura presuntiva di maggiori ricavi dovrebbero quindi costituire non la definitiva o unica base di sostegno all'accertamento dell'Ufficio, ma eventualmente essere di ausilio ad altri dati raccolti dall'Ufficio stesso in modo che la ripresa a tassazione sia supportata da fatti giuridici inconfutabili. Il tutto sempre nel rispetto dell'imprescindibile principio generale del giusto procedimento e della trasparenza.
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