Perdere la vacanza è un danno. E il tour operator deve risarcirlo

Chi vende viaggi last minute è tenuto a verificare le condizioni atmosferiche

Abbiamo speso migliaia di euro per una vacanza e, invece di goderci sole e relax in riva al mare, ci ritroviamo a fissare malinconicamente il temporale da dietro la finestra di una camera d'albergo. Prendersela con Giove Pluvio, l'invidia dei colleghi in ufficio o la cattiva sorte, non basta. È possibile essere risarciti in qualche modo? Agenzie di viaggio e tour operator sono soliti chiamarsi fuori dalla contesa, adducendo il mancato godimento del viaggio a calamità naturali indipendenti dalla propria volontà. Ragionamento fondato, ma fino a un certo punto. Una recente sentenza del Tribunale di Milano (la numero 14418 del 2010) ha aperto più di uno spiraglio per quei viaggiatori traditi da perturbazioni e ferie-pacco. I giudici, in sostanza, hanno stabilito che perdere la possibilità di trascorrere una vacanza è un danno e il tour operator deve risarcirlo. Non solo: chi vende pacchetti last minute è tenuto a verificare in anticipo le condizioni meteo, per evitare di pagare indennizzi per annullamento di voli a causa del maltempo. Per questi motivi, una coppia di amici che dovevano recarsi a Parigi per un breve soggiorno, ma che erano rimasti a terra per via dell'annullamento del viaggio aereo, hanno ottenuto il risarcimento calcolato comprendendo per intero la cifra sborsata più un risarcimento da «vacanza rovinata».

Le associazioni dei consumatori, specie dopo l'ultima estate bagnata, hanno affrontato casi analoghi raccogliendo le proteste di numerosi viaggiatori. Secondo l'Aduc «al di là del contratto sottoscritto, anche i danni da fenomeni atmosferici devono essere ripartiti tra tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione e al consumo del viaggio».

Se il tour operator o l'agenzia si rifiuta di corrispondere un indennizzo, «bisogna inviare loro una raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni dall'interruzione del viaggio o dalla mancata partenza. Se entro 15 giorni non si riceve risposta - suggerisce l'Aduc - ci si può rivolgere al Giudice di pace».

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