Sulla strada per la sopravvivenza del siderurgico di Taranto si aggiunge un nuovo ostacolo. Niente sconti, la porta degli aiuti energetici resta chiusa per l’ex Ilva, considerata un’impresa «in difficoltà». Sembrerebbe un errore visto che un aiuto di solito si porge a chi ha bisogno. Ma questa tesi è il cuore della decisione della Corte di giustizia dell’Ue nelle cause che riguardano Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva, oggi in amministrazione straordinaria. Una pronuncia che riporta al centro della vertenza tarantina il rapporto tra la crisi dell’azienda, le regole europee sugli aiuti di Stato e le agevolazioni destinate alle imprese ad alto consumo di energia.
La vicenda nasce dalle richieste presentate nel 2024 dal gruppo siderurgico per accedere ai benefici energetici relativi al 2025. Le autorità italiane le avevano respinte richiamando proprio l’amministrazione straordinaria e lo stato di insolvenza. La questione è arrivata quindi davanti ai giudici europei, chiamati a chiarire se un’impresa sottoposta a una procedura concorsuale possa essere esclusa dagli incentivi. La risposta della Corte è netta sul principio: un’impresa in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o gas. Per i giudici di Lussemburgo, una procedura concorsuale subordinata all’accertamento dell’insolvenza comporta la qualificazione dell’impresa come «in difficoltà» ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Non basta, dunque, che quella procedura abbia come obiettivo il ritorno (da dimostrare) alla redditività.
A rendere paradossale la vicenda è un altro punto. La Corte non chiude del tutto la controversia sull’ex Ilva: spetterà al giudice amministrativo italiano verificare se, nel caso concreto, siano effettivamente presenti i presupposti per considerare Acciaierie d’Italia un’impresa «in difficoltà» secondo le norme europee. La decisione arriva mentre a Taranto proseguono le assemblee di fabbrica: i sindacati invocano interventi straordinari per tutelare i lavoratori.
