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Arriva il sì del Cdm. Misure preventive, pene più severe e bracciali elettronici contro i femminicidi

Misure cautelari in tempi più stretti, processi più veloci, ristori alle vittime di violenza domestica, maggiori utilizzo del braccialetto elettronico e maggiori "distanze" tra persecutore e vittima

Arriva il sì del Cdm. Misure preventive, pene più severe e bracciali elettronici contro i femminicidi

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Arriva il sì del Cdm. Misure preventive, pene più severe e bracciali elettronici contro i femminicidi

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Misure cautelari in tempi più stretti, processi più veloci, ristori alle vittime di violenza domestica, maggiori utilizzo del braccialetto elettronico e maggiori «distanze» tra persecutore e vittima. Questi alcuni dei temi che affronta il disegno di legge contro la violenza sulle donne presentato dalla Meloni in Consiglio dei ministri. Il ddl, composto da 15 articoli, punta insomma alla prevenzione per evitare che i cosidetti 'reati spia' possano poi degenerare in fatti più gravi.

TUTELA MINORI

Quando alle forze dell'ordine viene segnalato un caso di percosse, lesioni personali, violenza privata, minacce, atti persecutori (stalking), reverge porn, violazione di domicilio e danneggiamento, consumati o tentati, nell'ambito di violenza domestica anche occasione ma in presenza di minori, il questore può procedere anche in assenza di querela, all'ammonimento dell'autore del fatto. Il provvedimento di sorveglianza speciale può essere revocato, su istanza dell'ammonito, solo dopo minimo tre anni e dopo la partecipazione a percorsi di recupero.

CENTRI ANTIVIOLENZA

Viene arricchito l'elenco di reati subiti (ricomprendendo anche il tentato omicidio, aggressioni con l'acido, reverege porn) alla notizia dei quali le forze dell'ordine e i presidi sanitari che ricevono dalla vittima notizia del reato sono tenuti a metterla in contatto con i centri antiviolenza.

RECIDIVI

Il ddl prevede anche che, per gli stessi reati (percosse, lesioni personali, violenza privata, minacce, stalking, reverge porn, violazione di domicilio e danneggiamento) oltre che per la violenza sessuale, le pene siano aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto ammonito, anche la violenza è rivolta a un'altra persona dalla prima vittima.

BRACCIALETTO

Viene introdotta la misura della sorveglianza speciale, oltre che per stalking e maltrattamenti, anche per tentato omicidio, revenge porn e per le aggressioni con l'acido. Se il persecutore nega il consenso al braccialetto elettronico, la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore a due anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza nei giorni e negli orari indicati, per tutta la durata della sorveglianza.

DISTANZA

In caso in cui sia stato emesso divieto di avvicinarsi alla vittima, viene disposto che il tribunale imponga il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e da tali persone. «Quando la frequentazione dei suddetti luoghi - si legge nel ddl - sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni». Chi contravviene al divieto di avvicinamento o in generale a quelli della sorveglianza speciale verrà punito con la reclusione da uno a 5 anni e ne è consentito l'arresto anche senza flagranza.

RECUPERO

Nel percorso di recupero degli uomini violenti viene previsto che, nell'ambito dei percorsi di «riabilitazione» anche una sola assenza costituisce inadempimento ai fini della revoca della sospensione della pena.

RISTORO VITTIME

Viene inoltre previsto che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possano chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo, con sentenza di condanna o decreto penale di condanna pure non esecutivo.

La provvisionale sarà in misura non superiore a un terzo dell'indennizzo.

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