Non usa il registro elettronico maestro sospeso quattro volte

Punita la crociata per la privacy degli alunni. Ma lo strumento non è obbligatorio. E manca il regolamento

Non usa il registro elettronico maestro sospeso quattro volte

Maestro sospeso dall'insegnamento, ma durante le vacanze di Natale, perché si rifiuta di utilizzare il registro elettronico, che non è obbligatorio, per tutelare la privacy dei suoi piccoli alunni.

La penna di Franz Kafka sarebbe perfetta per raccontare l'assurda vicenda che vede protagonista il maestro Andrea Scano, intrappolato in un'infernale macchina burocratica dove le mancanze dell'amministrazione centrale ricadono sull'impiegato perché rappresenta una zeppa nell'insensato meccanismo mentre probabilmente è colpevole soltanto del fatto di non trovare un senso dove non c'è. Ne uscirebbe un romanzo kafkiano intitolato Il Registro.

Oggetto del contendere nell'istituto comprensivo Colombo di Cagliari è la compilazione del registro elettronico: il rifiuto di usarlo, continuando invece con il cartaceo, costa al maestro elementare Scano il quarto procedimento disciplinare in dieci mesi: è infatti stato sospeso per 11 giorni dal lavoro durante le festività natalizie.

Allora intanto è ridicolo che venga sospeso dall'insegnamento durante le vacanze: in sostanza non si fanno perdere le lezioni ai ragazzi ma gli si toglie lo stipendio. Il maestro poi dovrà comparire il 9 gennaio prossimo per la difesa disciplinare, nell'ufficio scolastico provinciale competente.

Se il maestro non fa il suo dovere, penserà il lettore, è giusto punirlo. Ma la questione è molto più complicata. L'introduzione del registro elettronico viene stabilita con il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012. Provvedimento che all'articolo 7 specifica che il ministero dell'Istruzione deve predisporre ed approvare, entro 60 giorni un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative allo scopo specifico tra l'altro di tutelare la privacy degli studenti. È mai stato varato tale piano? Naturalmente no. Dunque in assenza del piano l'adozione del registro elettronico viene decisa dal collegio docenti nei singoli istituti. Molte scuole però sono prive di strumenti adeguati per adottarlo, ad esempio un efficace collegamento wireless. Dopo tutti questi anni il sistema ancora non è «a regime» e dunque l'adozione del registro elettronico non può essere considerata obbligatoria.

A confermarlo è intervenuta addirittura la Cassazione con una sentenza dello scorso novembre nella quale si ribadisce che finché il piano del ministero non verrà predisposto il «processo normativo è vanificato» e dunque «l'utilizzo di registro e pagelle elettroniche» non può essere considerato obbligatorio «con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica».

Inammissibile sospenderlo quindi secondo il portavoce dei Cobas Scuola Sardegna, Nicola Giua, ma intanto «la dirigente dell'ufficio procedimenti penali Oriana Orgolesu ha notificato a Scano l'avvio del quarto procedimento nei suoi confronti, ravvisando la violazione dei fondamentali doveri posti in capo al pubblico dipendente». Ma se l'obbligo non c'è, come si fa a violarlo? Rispetto alla tutela della privacy il Garante ha già chiarito di essere in attesa del piano per valutare l'impatto dell'introduzione del registro elettronico.

E comunque in generale è stabilito che le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di conoscibilità: è lecito pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni. Vanno tutelati invece i dati «sensibili» ad esempio quelli sulla salute.

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