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Il proporzionale assegna il 64% dei parlamentari

Possibili accordi di desistenza ma altolà al voto disgiunto. Consentite le pluricandidature

Il proporzionale assegna il 64% dei parlamentari

Roma - Un sistema elettorale misto, che rovescia molte logiche del vecchio Mattarellum e modifica alcune norme del più recente Rosatellum.

QUOTA MAGGIORITARIA L'assegnazione di 231 seggi alla Camera e 102 seggi al Senato (pari al 36% del totale) è effettuata in collegi uninominali con formula maggioritaria. Vale a dire che vince il candidato che consegue il maggior numero di voti in quel collegio.

QUOTA PROPORZIONALE L'assegnazione dei restanti 399 seggi della Camera e 213 del Senato (pari al 64% del totale) avviene con metodo proporzionale in collegi plurinominali. Il riparto dei seggi alla Camera, sulla base della quota proporzionale raggiunta e dei più alti resti, avviene a livello nazionale tra le liste che abbiano superato la soglia di sbarramento (3% per la lista singola, 10% per le coalizioni. Per queste ultime, non verranno computati i voti conseguiti dai partiti che non arriveranno all'1% su scala nazionale). Per il Senato, i cui seggi sono ripartiti sempre su scala regionale, vigono le stesse soglie con in più l'ammissione al riparto della lista che abbia ottenuto almeno il 20% in una singola regione. Il Trentino gode di un trattamento particolare: sei saranno i collegi uninominali, cinque i plurinominali.

COALIZIONI I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale e i partiti coalizzati presentano candidati unitari nei collegi uninominali. Possibili accordi di «desistenza».

VOTO SULLA SCHEDA Ogni elettore dispone di un unico voto per ciascuna Camera: l'elettore vota il contrassegno della lista e il voto viene attribuito anche al candidato sostenuto da quella lista (corredata dei nomi della lista di candidati nel proporzionale, al momento una lista «bloccata», nel senso che entrano nell'ordine assegnato a ciascuno). Non è ammesso il voto «disgiunto», ovvero per un candidato nel maggioritario e per una lista che sostenga un altro candidato al proporzionale. Incerto se il voto sul nome del candidato, senza indicazione di quale sia la lista prescelta, sia da considerarsi nullo o valido solo per il collegio uninominale.

PLURICANDIDATI Non c'è un limite alle candidature nei collegi plurinominali, per cui ci si può candidare in più di uno. Il «pluricandidato» viene proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

SENATO I 102 collegi uninominali sono ripartiti tra le regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione. Nel Molise è costituito un collegio uninominale.

Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui, tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei.

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