Snobbato il biotestamento: alla Camera solo 20 deputati

Già dimenticato il grande dibattito etico su Dj Fabo E ora la legge sul fine vita rischia di essere rinviata

Snobbato il biotestamento: alla Camera solo 20 deputati

Sono passati più di dieci anni dalla morte di Piergiorgio Welby e otto da quella di Eluana Englaro. Un Parlamento colpevolmente in ritardo decide, sotto la spinta emotiva del suicidio assistito in Svizzera di Fabiano Antoniani, il dj Fabo, di riprendere dopo anni di stallo la discussione sul testamento biologico e in apertura dei lavori nell'Aula della Camera ci sono venti deputati presenti su 630. Questi sono gli uomini che dovrebbero decidere in che modo dobbiamo morire. E se da un lato la necessità e l'urgenza di una legge è resa evidente dalla sofferenza che abbiamo visto negli occhi di dj Fabo o nelle lacrime della moglie di Welby, dall'altro ci si chiede se ci sia il concreto rischio di andare a peggiorare la situazione attuale. A Roberto Giachetti, presidente di turno, il compito di spiegare che «l'Aula vuota è una cosa che si verifica sempre in occasione delle discussioni generali».

Quante sono le probabilità che questa volta il disegno di legge sulle volontà di fine vita venga approvato? Marco Cappato, che ha assistito il dj Fabo in Svizzera, invita a non farsi illusioni perché vede concreto «il rischio di un rinvio». Prima di arrivare al voto degli articoli si devono superare due pregiudiziali di costituzionalità presentate da Lega ed Area Popolare assolutamente contrarie e 4 sospensive. Alla Camera non dovrebbero esserci intoppi perché a favore del provvedimento si sono già dichiarati Pd, M5s, Democratici e Progressisti e Sinistra Italiana. No senza appello dalla Lega che parla di «eutanasia omissiva» e definisce il ddl un «progetto di morte» ed ha presentato 82 emendamenti mentre i Cinque stelle ne hanno presentati 112 e Forza Italia 48. Non è detto però che tutti vengano ammessi. Comunque sulla carta ci sono almeno 400 voti favorevoli. Che cosa prevede esattamente il testo frutto di un lungo lavoro nelle Commissioni?

CONSENSO INFORMATO. All'articolo 1 si stabilisce che ogni persona ha il diritto «di conoscere le proprie condizioni di salute, di essere informata in modo completo sulla propria diagnosi, la prognosi, i benefici ed i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari e le conseguenze di un eventuale rifiuto» e che a ogni «maggiorenne capace di intendere e di volere spetta il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia». Il punto più controverso è quello di considerare trattamento sanitario anche la nutrizione e l'idratazione artificiali che invece i cattolici ritengono «beni non disponibili»

DOVERI DEL MEDICO. Ha l'obbligo di rispettare la volontà del paziente ed è quindi esentato da ogni responsabilità civile o penale. Attenzione però: il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Non solo. Si stabilisce che nelle situazioni di emergenza il medico debba comunque assicurare l'assistenza sanitaria indispensabile rispettando «ove possibile» la volontà del paziente. Altro punto controverso perché non deciderebbe più il paziente ma il medico.

TESTAMENTO BIOLOGICO. Le Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) vengono definite nell'articolo 3. Un atto, scritto o anche videoregistrato, per comunicare il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. È prevista la nomina di un fiduciario libero di rifiutare. Se necessario sarà il giudice tutelare a nominarlo. Le Dat possono essere disattese dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, se rispetto al momento della sottoscrizione sono state scoperte nuove terapie. MINORI E INTERDETTI.

Per il minore il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore, tenendo conto della volontà del minorenne, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità. Per l'interdetto il consenso è espresso o rifiutato dal tutore.

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