Riscattare i periodi di congedo per non perdere contributi utili ai fini della pensione.
È questa la soluzione possibile per risolvere una questione non di poco conto che vedeva coinvolti i lavoratori dipendenti che, affetti da gravi patologie, nel poter ricorrere per diritto all’istituto del congedo sino a 24 mesi, si trovavano, per il medesimo periodo, un vuoto contributivo rispetto la propria posizione previdenziale presso l’Inps.
La normativa, infatti, pur riconoscendo il diritto al congedo per specifiche condizioni di salute, non prevedeva una copertura contributiva automatica dei relativi periodi.
Con la legge n. 106/2025 è stata introdotta la possibilità di recuperare questi mesi attraverso il versamento dei contributi.
A fornire le istruzioni operative su come ottenere il riscatto è intervenuta l’Inps con la circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, che chiarisce requisiti, modalità di calcolo dell’onere e presentazione della domanda. Vediamo di cosa si tratta.
Congedo per gravi patologie: a chi spetta e quali periodi si possono riscattare
La misura è stata introdotta dalla legge 18 luglio 2025, n. 106 e riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche oppure da patologie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità riconosciuto pari o superiore al 74%, la possibilità di usufruire di un congedo, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 24 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Durante questo periodo il dipendente mantiene il proprio posto di lavoro ma non percepisce la retribuzione e non matura anzianità di servizio né contributi previdenziali.
Per evitare che il periodo di assenza si traduca in un vuoto contributivo, la normativa consente di richiedere il riscatto dei mesi di congedo fruiti a partire dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge.
Per accedere a questa possibilità occorre, tuttavia, rispettare precise condizioni:
- Assenza di sovrapposizioni contributive: i periodi oggetto di riscatto non devono risultare già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da altri riscatti presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
- Autonomia dai limiti ordinari: gli anni o i mesi ammessi non concorrono al tetto massimo di tre anni complessivi previsto per il riscatto dei periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro;
- Soggetti legittimati: la domanda può essere trasmessa sia dal lavoratore che ha fruito del congedo sia dai suoi superstiti.
La presenza di un rapporto di lavoro attivo non costituisce un requisito vincolante: l’istanza può essere inoltrata anche da soggetti cessati dall’attività o già titolari di trattamento pensionistico.
Quanto costa riscattare i periodi di congedo
Uno degli aspetti più importanti riguarda il costo della copertura contributiva. Per i periodi di congedo fruiti dal 9 agosto 2025, la somma viene calcolata sulla base del sistema contributivo tenendo conto, nello specifico:
- dell’Aliquota contributiva, venendo applicata l’aliquota previdenziale attiva al momento della domanda con cui si effettua il riscatto;
- della retribuzione di riferimento, calcolato sulla base dello stipendio degli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta, proporzionato al periodo da riscattare;
- della deducibilità fiscale, potendo portare in deduzione gli importi pagati per il riscatto.
l’Inps ha chiarito, inoltre, che oltre al riscatto dei periodi il lavoratore può scegliere di ricorrere alla prosecuzione volontaria dei contributi in alternativa.
Come presentare la domanda all’Inps
Per ottenere il riscatto dei periodi di congedo è necessario presentare un’apposita domanda alla gestione previdenziale presso cui risulta accreditata la contribuzione relativa al rapporto di lavoro interessato.
L’istanza può essere trasmessa online attraverso il portale Inps, accedendo con Spid, Cie o Cns alla sezione dedicata a ricongiunzioni e riscatti, oppure tramite il Contact Center. In alternativa, è possibile rivolgersi a un Patronato.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione necessaria a comprovare sia il requisito sanitario sia l’effettiva fruizione del periodo di congedo.
Qualora non sia più disponibile il provvedimento originario di concessione, l’Inps ammette anche una dichiarazione del datore di lavoro, purché accompagnata dalla documentazione sanitaria e dagli elementi necessari a dimostrare l’effettiva assenza dal servizio.
