Politica

Le quote rosa? Possono essere incostituzionali

Carlo Giovanardi

L e quote rosa nel nostro ordinamento erano già state introdotte per l'elezione della Camera dei deputati con il cosiddetto «Mattarellum», cioè la legge n. 277 del 1993, con la quale per la prima volta venivano introdotti i collegi uninominali e per la parte proporzionale le liste di partito formate obbligatoriamente con l'alternanza nell'ordine uomo-donna o donna-uomo.
Così si votò per le politiche del 1994 ma non per quelle del 1996, perché nel frattempo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 422 del 1995, dichiarò l'illegittimità costituzionale di tale norma, poiché in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, in quanto per l'elettorato passivo ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato.
Quando nel 2002 il problema venne ridiscusso in Consiglio dei ministri, la proposta originaria era quella di aggiungere all'articolo 51 primo comma della Costituzione il seguente periodo: «La Repubblica promuove con appositi provvedimenti la parità di accesso tra donne e uomini». Dal dibattito in Consiglio dei ministri il testo venne licenziato modificato come segue: «La Repubblica promuove, a tale fine, le pari opportunità fra donne e uomini».
Come si vede venne tolta la dizione parità di accesso e il Parlamento successivamente bocciò tutti gli emendamenti che riproponevano il termine parità di accesso e l'art. 51 venne approvato nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri, con soltanto l'aggiunta che le pari opportunità vengono promosse con «appositi provvedimenti».
Pari opportunità per uomini e donne debbono sicuramente essere considerate tutte quelle azioni positive che, come recita l'art. 3 della Costituzione, «possono rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese».
Ma la parità di condizioni fra uomini e donne garantisce anche una parità di accesso alle cariche pubbliche in quota garantita, in maniera tale che si debba sacrificare il diritto fondamentale di un cittadino in favore di un altro, solo perché appartenente ad un gruppo che si ritiene svantaggiato, in questo caso, per una differenza di sesso?
Le convenzioni internazionali e il Parlamento europeo, con la risoluzione 169 del 1998, hanno risolto diversamente la questione, chiedendo ai partiti per libera scelta, e non per legge, di farsi carico della necessità di stabilire quote di riserva per le donne nella loro lista.
Una strada questa certamente auspicabile e pienamente conforme alla Costituzione italiana, rafforzata dalla bocciatura in Consiglio dei ministri e in Parlamento del concetto «parità di accesso».
Credo si possa pertanto concludere che la materia va trattata con grande prudenza e che l'attuale testo dell'art. 51 non soltanto non obbliga il legislatore a imporre elezioni garantite pro quota, ma lascia molti dubbi se questa soluzione possa superare il vaglio dell'articolo 3 e dell'art.

51 primo comma della Costituzione.
*ministro per i rapporti
con il Parlamento

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