Lo Stato non può restituire i beni del re

Caro Direttore,
nel 2001 la Corte europea dei Diritti dell’uomo ritenne parzialmente ricevibile un ricorso presentato dalla famiglia Savoia nel 1999 avverso lo Stato italiano avente ad oggetto la presunta lesività dell’esilio dei discendenti maschi dell’ultimo re d’Italia e fissò l’udienza di merito per il 22 gennaio 2002, che fu poi rinviata su richiesta del governo italiano al 16 aprile 2002.
La rappresentanza diplomatica di Strasburgo e il Contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri sollecitarono un bonario componimento nelle more dell’approvazione della legge costituzionale di modifica della disposizione transitoria. Ci furono contatti tra la famiglia Savoia, il prof Umberto Leanza e il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio dei ministri ambasciatore Giovanni Castellaneta. Questi contatti non furono fruttuosi perché la presidenza del Consiglio dei ministri, nel dicembre del 2002, assunse la posizione di netta preclusione a qualsiasi riconoscimento restitutorio o risarcitorio nei confronti della famiglia Savoia. Anche per ciò che riguarda la sepoltura al Pantheon dei discendenti di casa Savoia fu espresso dal Segretario generale di Palazzo Chigi un parere negativo in punto di diritto.
La disposizione transitoria fu abrogata dal Parlamento, ma il ricorso dei Savoia non fu ritirato proprio perché nessun riconoscimento era stato accordato e venne radiato dal ruolo dalla Corte su istanza del governo italiano. La presidenza considerava che qualunque diritto si fosse prescritto e comunque che ci fosse stata una rinuncia espressa da parte dei Savoia stessi già con lettera dell’8 luglio 2002. Questa posizione fu illustrata da me al principe Windisch-Graetz e al suo avvocato Roberto Aloisio nel corso di un incontro al quale fu invitato l’allora Segretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri Antonio Catricalà.
Successivamente, nel novembre 2005, la famiglia Savoia formulò informalmente ulteriori richieste relative alla proprietà di una raccolta filatelica e di gioielli della famiglia (non della Corona), a un simbolico risarcimento per l’esilio ritenuto ingiusto, all’abrogazione di una disposizione transitoria della Costituzione italiana che impedisce ai Savoia la proprietà di beni in Italia, nonché alla possibilità di rilasciare onorificenze. Chiamai, a mero titolo di cortesia, il cons. Catricalà, in quanto edotto della pratica, affinché incontrasse l’avvocato Aloisio e spiegasse le ragioni ostative ad un riconoscimento privo di copertura legislativa.
Il cons.

Catricalà incontrò l’avvocato Aloisio, presente il principe Windisch-Graetz, e spiegò che, prima di porre mano ad atti politici, sarebbe stato opportuno costituire una commissione di studio che valutasse la meritevolezza delle richieste da sottoporre al Consiglio dei ministri per l’eventuale predisposizione di un disegno di legge da presentare al Parlamento.
Il cons. Catricalà precisò che non poteva far parte di alcuna commissione governativa essendo ormai presidente dell’Autorità garante dalla concorrenza del mercato. La commissione non fu mai costituita.

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